La disciplina dell’equo compenso sancisce il diritto per il professionista fiduciario, che abbia stipulato una convenzione professionale con i clienti cc.dd. “forti”, ad un riconoscimento economico proporzionato, quantitativamente e qualitativamente, alle prestazioni ed al lavoro svolto. Tra i criteri volti a determinare la equità del compenso ha rilievo preminente, per gli avvocati, la conformità dello stesso ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, mentre per le ulteriori categorie di liberi professionisti il legislatore ha rinviato all’emanazione di successivi decreti ministeriali. La disciplina in questione affronta, inoltre, il tema della vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni professionali, individuandole in un elenco. Le clausole, che determinino un compenso non equo oppure che siano vessatorie, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. Trattasi di nullità relativa di protezione giacché essa opera soltanto a vantaggio dell’avvocato e può essere eccepita, di conseguenza, solamente da questi. Tale nullità è imprescrittibile e potrà essere anche rilevata di ufficio dal giudice, sempreché ciò non contrasti con l’interesse del professionista fiduciario, destinatario della norma di protezione. La disciplina sull’equo compenso si applica agli incarichi professionali ed alle convenzioni pendenti alla data della sua entrata in vigore.

L'equo compenso dei professionisti fiduciari: fondamento e limiti di una disciplina a vocazione rimediale dell'abuso nell'esercizio dell'autonomia privata

salvatore monticelli
2018-01-01

Abstract

La disciplina dell’equo compenso sancisce il diritto per il professionista fiduciario, che abbia stipulato una convenzione professionale con i clienti cc.dd. “forti”, ad un riconoscimento economico proporzionato, quantitativamente e qualitativamente, alle prestazioni ed al lavoro svolto. Tra i criteri volti a determinare la equità del compenso ha rilievo preminente, per gli avvocati, la conformità dello stesso ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, mentre per le ulteriori categorie di liberi professionisti il legislatore ha rinviato all’emanazione di successivi decreti ministeriali. La disciplina in questione affronta, inoltre, il tema della vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni professionali, individuandole in un elenco. Le clausole, che determinino un compenso non equo oppure che siano vessatorie, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. Trattasi di nullità relativa di protezione giacché essa opera soltanto a vantaggio dell’avvocato e può essere eccepita, di conseguenza, solamente da questi. Tale nullità è imprescrittibile e potrà essere anche rilevata di ufficio dal giudice, sempreché ciò non contrasti con l’interesse del professionista fiduciario, destinatario della norma di protezione. La disciplina sull’equo compenso si applica agli incarichi professionali ed alle convenzioni pendenti alla data della sua entrata in vigore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/369902
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