The phenomenon of remote participation in a trial, introduced in Italy in 1998 with a 'sunset clause’ first relegated to implementing provisions and subsequently consolidated, has been progressively expanded. The Iaw of 23 June 2017, no. 103, radically changes its scope by actually turning an exception into a rule, whose reflections on the efficacy of a cross-examination and on the exercise of right to defence are indisputable, since 'virtual' participation cannot be compared to the defendant's physical presence in court. Hence the need to reconsider the conclusions outlined by the Italian Constitutional Court and the European Court of Human Rights with regard to previous legislation, also in order to avoid the risk that remote participation may in future become the ‘norm’ in a trial involving parties in vinculis, whatever the procedure that originated the status detentionis may be.

L’istituto della partecipazione a distanza al dibattimento è stato introdotto in Italia nel 1998 con una norma “a tempo”, relegata nelle disposizioni di attuazione e poi stabilizzata, che ha conosciuto una progressiva espansione. La l. 23 giugno 2017, n. 103, ne stravolge la portata, trasformando di fatto in regola un’eccezione i cui riverberi sull’effettività del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa sono indiscutibili, non potendo essere la partecipazione “virtuale” equiparata a quella fisica dell’imputato. Da qui l’esigenza di riconsiderare le conclusioni a cui sono giunte la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto alla pregressa disciplina, anche per evitare il rischio che la partecipazione a distanza divenga in prospettiva la “normalità” nei dibattimenti che coinvolgono soggetti in vinculis, quale che sia il procedimento che ha originato lo status detentionis.

Dibattimento a distanza vs. "autodifesa"?

sergio lorusso
2017-01-01

Abstract

The phenomenon of remote participation in a trial, introduced in Italy in 1998 with a 'sunset clause’ first relegated to implementing provisions and subsequently consolidated, has been progressively expanded. The Iaw of 23 June 2017, no. 103, radically changes its scope by actually turning an exception into a rule, whose reflections on the efficacy of a cross-examination and on the exercise of right to defence are indisputable, since 'virtual' participation cannot be compared to the defendant's physical presence in court. Hence the need to reconsider the conclusions outlined by the Italian Constitutional Court and the European Court of Human Rights with regard to previous legislation, also in order to avoid the risk that remote participation may in future become the ‘norm’ in a trial involving parties in vinculis, whatever the procedure that originated the status detentionis may be.
2017
L’istituto della partecipazione a distanza al dibattimento è stato introdotto in Italia nel 1998 con una norma “a tempo”, relegata nelle disposizioni di attuazione e poi stabilizzata, che ha conosciuto una progressiva espansione. La l. 23 giugno 2017, n. 103, ne stravolge la portata, trasformando di fatto in regola un’eccezione i cui riverberi sull’effettività del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa sono indiscutibili, non potendo essere la partecipazione “virtuale” equiparata a quella fisica dell’imputato. Da qui l’esigenza di riconsiderare le conclusioni a cui sono giunte la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto alla pregressa disciplina, anche per evitare il rischio che la partecipazione a distanza divenga in prospettiva la “normalità” nei dibattimenti che coinvolgono soggetti in vinculis, quale che sia il procedimento che ha originato lo status detentionis.
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