iL CONTRIBUTO AFFRONTA LA DLEICATA QUESTIONE DEL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI NELLA RESPONSABILITà SANITARIA, PARTENDO DA UNA PRONUNZIA DELLA s.c. A sEZIONI uNITE, LA QUALE nel ribadire e consolidare gli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità sanitaria, si caratterizza per la fissazione, mai così esplicitamente ed autorevolmente proposta, di un regime probatorio particolarmente favorevole al paziente danneggiato, il cui onere viene ad essere limitato alla mera allegazione di una presunto inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Essa costituisce l’occasione per ripensare criticamente il nuovo corso della Giurisprudenza di inizio secolo, inaugurato dalla pronunzia a Sezioni Unite 13533 del 2001, che - stravolgendo i principi ampiamente consolidati e sostanzialmente condivisi in tema di prova dell’inesatto adempimento nelle obbligazioni di fare - ha trasformato la responsabilità contrattuale dei medici e delle strutture sanitarie, nonché, a rigore, la responsabilità professionale tout court, in una sORTA DI RESPONSABILITà PARAOGGETTIVA O PRESUNTA

Le Sezioni Unite "fanno il punto" in tema di onere della prova della responsabilità sanitaria

GAZZARA, MASSIMO
2008-01-01

Abstract

iL CONTRIBUTO AFFRONTA LA DLEICATA QUESTIONE DEL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI NELLA RESPONSABILITà SANITARIA, PARTENDO DA UNA PRONUNZIA DELLA s.c. A sEZIONI uNITE, LA QUALE nel ribadire e consolidare gli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità sanitaria, si caratterizza per la fissazione, mai così esplicitamente ed autorevolmente proposta, di un regime probatorio particolarmente favorevole al paziente danneggiato, il cui onere viene ad essere limitato alla mera allegazione di una presunto inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Essa costituisce l’occasione per ripensare criticamente il nuovo corso della Giurisprudenza di inizio secolo, inaugurato dalla pronunzia a Sezioni Unite 13533 del 2001, che - stravolgendo i principi ampiamente consolidati e sostanzialmente condivisi in tema di prova dell’inesatto adempimento nelle obbligazioni di fare - ha trasformato la responsabilità contrattuale dei medici e delle strutture sanitarie, nonché, a rigore, la responsabilità professionale tout court, in una sORTA DI RESPONSABILITà PARAOGGETTIVA O PRESUNTA
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