Recenti arresti della giurisprudenza di legittimità hanno fornito un’originale rivisitazione del problema delle conseguenze civilistiche della violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari. In particolare, la Suprema Corte ha applicato la regola contenuta nell’art. 1322, 2° co., c.c., nella valutazione dell’assetto di interessi concretamente realizzato nelle operazioni di investimento, pervenendo a conclusioni, che parrebbero contraddire la netta contrapposizione fra regole di comportamento e regole di fattispecie, enunciata dalle Sezioni Unite. Traendo spunto dalle recenti pronunce di legittimità, il saggio analizza il problema del coordinamento fra diritto generale dei contratti e disciplina speciale dei contratti di investimento.

Il contratto inadeguato e il contratto immeritevole

TUCCI, ANDREA
2017-01-01

Abstract

Recenti arresti della giurisprudenza di legittimità hanno fornito un’originale rivisitazione del problema delle conseguenze civilistiche della violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari. In particolare, la Suprema Corte ha applicato la regola contenuta nell’art. 1322, 2° co., c.c., nella valutazione dell’assetto di interessi concretamente realizzato nelle operazioni di investimento, pervenendo a conclusioni, che parrebbero contraddire la netta contrapposizione fra regole di comportamento e regole di fattispecie, enunciata dalle Sezioni Unite. Traendo spunto dalle recenti pronunce di legittimità, il saggio analizza il problema del coordinamento fra diritto generale dei contratti e disciplina speciale dei contratti di investimento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/359813
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