Il saggio prende le mosse dall’orientamento espresso dai giudici di legittimità diretto ad individuare nell’art. 1938 c.c. un principio di garanzia e di ordine pubblico economico suscettibile di valenza generale anche per le garanzie atipiche del credito e tra queste quelle di patronage. Dopo aver tracciato i tratti essenziali della disciplina delle lettere di patronage, aver individuato la ratio dell’art. 1938 c.c. e il suo conseguente perimetro applicativo, si verifica se sussistano realmente i presupposti per una generalizzata applicazione dell’art. 1938 c.c. oltre i confini propri del tipo fideiussorio.
Lettere di patronage ed importo massimo garantito
ROBUSTELLA, CARMELA
2011-01-01
Abstract
Il saggio prende le mosse dall’orientamento espresso dai giudici di legittimità diretto ad individuare nell’art. 1938 c.c. un principio di garanzia e di ordine pubblico economico suscettibile di valenza generale anche per le garanzie atipiche del credito e tra queste quelle di patronage. Dopo aver tracciato i tratti essenziali della disciplina delle lettere di patronage, aver individuato la ratio dell’art. 1938 c.c. e il suo conseguente perimetro applicativo, si verifica se sussistano realmente i presupposti per una generalizzata applicazione dell’art. 1938 c.c. oltre i confini propri del tipo fideiussorio.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.