Il saggio prende le mosse dall’orientamento espresso dai giudici di legittimità diretto ad individuare nell’art. 1938 c.c. un principio di garanzia e di ordine pubblico economico suscettibile di valenza generale anche per le garanzie atipiche del credito e tra queste quelle di patronage. Dopo aver tracciato i tratti essenziali della disciplina delle lettere di patronage, aver individuato la ratio dell’art. 1938 c.c. e il suo conseguente perimetro applicativo, si verifica se sussistano realmente i presupposti per una generalizzata applicazione dell’art. 1938 c.c. oltre i confini propri del tipo fideiussorio.

Lettere di patronage ed importo massimo garantito

ROBUSTELLA, CARMELA
2011-01-01

Abstract

Il saggio prende le mosse dall’orientamento espresso dai giudici di legittimità diretto ad individuare nell’art. 1938 c.c. un principio di garanzia e di ordine pubblico economico suscettibile di valenza generale anche per le garanzie atipiche del credito e tra queste quelle di patronage. Dopo aver tracciato i tratti essenziali della disciplina delle lettere di patronage, aver individuato la ratio dell’art. 1938 c.c. e il suo conseguente perimetro applicativo, si verifica se sussistano realmente i presupposti per una generalizzata applicazione dell’art. 1938 c.c. oltre i confini propri del tipo fideiussorio.
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