La legge sulle unioni civili non contiene alcuna disposizione in materia tributaria. Tuttavia, dalla clausola di equiparazione, tra coniuge e unito civilmente, disposta dall’art. 1, comma 20, e subordinata, quanto agli effetti, ad una valutazione funzionale della stessa “all’effettiva tutela dei diritti e all’adempimento degli obblighi”, discende la necessità di individuare in via interpretativa le conseguenze applicative, in ambito fiscale, della nuova disciplina coerentemente con alcune riflessioni di carattere generale sulla nozione stessa di tributo e di agevolazione.

CONSIDERAZIONI A MARGINE DELLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI: IL CONCORSO ALLE PUBBLICHE SPESE NELLA PROSPETTIVA DELL’EFFETTIVA ATTUAZIONE DEI DIRITTI

MASTROIACOVO, VALERIA
2016-01-01

Abstract

La legge sulle unioni civili non contiene alcuna disposizione in materia tributaria. Tuttavia, dalla clausola di equiparazione, tra coniuge e unito civilmente, disposta dall’art. 1, comma 20, e subordinata, quanto agli effetti, ad una valutazione funzionale della stessa “all’effettiva tutela dei diritti e all’adempimento degli obblighi”, discende la necessità di individuare in via interpretativa le conseguenze applicative, in ambito fiscale, della nuova disciplina coerentemente con alcune riflessioni di carattere generale sulla nozione stessa di tributo e di agevolazione.
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