Le SS.UU. si pronunziano per la prima volta sul tema della clausola claims made nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, componendo in senso negativo un contrasto tra le Sezioni semplici in ordine alla possibilità di ipotizzare la nullità della clausola per confliggenza col divieto di assicurazione del rischio putativo. Escluso altresì che la pattuizione, in quanto delimitativa dell’oggetto contrattuale, possa qualificarsi come vessatoria, giungono alla qualifica della claims made come clausola atipica, come tale sottoposta al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. Con la specificazione che tale giudizio andrà per lo più risolto positivamente nel caso di claims c.d. pura, cioè senza limitazioni temporali di retroattività, mentre andrà verificato caso per caso ove ricorra una claims impura, categoria all’interno della quale particolare disvalore va attribuito a quella che subordina la copertura alla circostanza che tanto l’evento dannoso che la richiesta di risarcimento debbano verificarsi nel corso del periodo assicurativo.

La meritevolezza della clausola claims made al vaglio delle Sezioni Unite

GAZZARA, MASSIMO
2016-01-01

Abstract

Le SS.UU. si pronunziano per la prima volta sul tema della clausola claims made nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, componendo in senso negativo un contrasto tra le Sezioni semplici in ordine alla possibilità di ipotizzare la nullità della clausola per confliggenza col divieto di assicurazione del rischio putativo. Escluso altresì che la pattuizione, in quanto delimitativa dell’oggetto contrattuale, possa qualificarsi come vessatoria, giungono alla qualifica della claims made come clausola atipica, come tale sottoposta al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. Con la specificazione che tale giudizio andrà per lo più risolto positivamente nel caso di claims c.d. pura, cioè senza limitazioni temporali di retroattività, mentre andrà verificato caso per caso ove ricorra una claims impura, categoria all’interno della quale particolare disvalore va attribuito a quella che subordina la copertura alla circostanza che tanto l’evento dannoso che la richiesta di risarcimento debbano verificarsi nel corso del periodo assicurativo.
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