Il lavoro compie una ricostruzione della disciplina prevista per la raccolta delle scommesse nell'ordinamento italiano, evidenziando come tale attività è in linea di principio riservata allo Stato e per essere esercitata legittimamente necessita di una concessione governativa e di una licenza di polizia. Tuttavia, l'A. osserva un certo grado di incertezza, sia a livello normativo che giurisprudenziale, tra le tendenze protezionistiche e quelle di liberalizzazione. In seguito, l'A. passa ad esaminare il diritto comunitario pertinente, consistente nelle norme del Trattato che tutelano la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (art. 43 TCE e ss.) e quelle sulla prestazione dei servizi (art. 49 TCE e ss.). La giurisprudenza dei giudici comunitari in materia prevedeva la possibilità per i giudici nazionali di compiere un test consistente nel bilanciamento tra gli opposti interessi di tutela dell'ordine pubblico, da un lato, e di garanzia del rispetto delle libertà fondamentali comunitarie, dall'altro. A giudizio dell'Autore la giurisprudenza recente della Corte attraverso una ricostruzione più dettagliata del test di proporzionalità, delimita meglio il margine di discrezionalità garantito fino ad oggi agli Stati membri.

Il regime italiano del gambling all’esame della Corte di giusitizia: rien ne va plus?

RUOTOLO, GIANPAOLO MARIA
2007-01-01

Abstract

Il lavoro compie una ricostruzione della disciplina prevista per la raccolta delle scommesse nell'ordinamento italiano, evidenziando come tale attività è in linea di principio riservata allo Stato e per essere esercitata legittimamente necessita di una concessione governativa e di una licenza di polizia. Tuttavia, l'A. osserva un certo grado di incertezza, sia a livello normativo che giurisprudenziale, tra le tendenze protezionistiche e quelle di liberalizzazione. In seguito, l'A. passa ad esaminare il diritto comunitario pertinente, consistente nelle norme del Trattato che tutelano la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (art. 43 TCE e ss.) e quelle sulla prestazione dei servizi (art. 49 TCE e ss.). La giurisprudenza dei giudici comunitari in materia prevedeva la possibilità per i giudici nazionali di compiere un test consistente nel bilanciamento tra gli opposti interessi di tutela dell'ordine pubblico, da un lato, e di garanzia del rispetto delle libertà fondamentali comunitarie, dall'altro. A giudizio dell'Autore la giurisprudenza recente della Corte attraverso una ricostruzione più dettagliata del test di proporzionalità, delimita meglio il margine di discrezionalità garantito fino ad oggi agli Stati membri.
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