Il 2014 si apriva con un’importante riforma della tassazione dei trasferimenti onerosi di immobili, finalizzata alla sistemazione in tre sole “tipologie” delle molteplici fattispecie dell’art. 1, Parte I della Tariffa allegata al Testo Unico dell’imposta di registro e alla soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni previgenti (ancorché previste in leggi speciali). La tecnica normativa adottata dal legislatore per perseguire tali obiettivi è apparsa fin da subito inappropriata, suscettibile di determinare una considerevole casistica di dubbie interpretazioni. Al tema delle difficoltà interpretative per l’individuazione di quali disposizioni fossero ancora in vigore, se ne sono aggiunti ben presto altri due: quello della reviviscenza - per espresso intervento legislativo in deroga alla riforma - di agevolazioni precedenti (c.d. decreto Sblocca Italia) e quello dell’introduzione di nuove agevolazioni (Legge di stabilità 2016). Cosicché, a distanza di soli due anni, vi sono diverse ragioni per constatare che lo spirito della riforma è stato tradito, determinando in quest’ambito un’incertezza normativa probabilmente superiore a quella che si voleva risolvere.

La soppressione delle agevolazioni per i i trasferimenti immobiliari nell'imposta di registro e l'araba fenice

MASTROIACOVO, VALERIA
2016-01-01

Abstract

Il 2014 si apriva con un’importante riforma della tassazione dei trasferimenti onerosi di immobili, finalizzata alla sistemazione in tre sole “tipologie” delle molteplici fattispecie dell’art. 1, Parte I della Tariffa allegata al Testo Unico dell’imposta di registro e alla soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni previgenti (ancorché previste in leggi speciali). La tecnica normativa adottata dal legislatore per perseguire tali obiettivi è apparsa fin da subito inappropriata, suscettibile di determinare una considerevole casistica di dubbie interpretazioni. Al tema delle difficoltà interpretative per l’individuazione di quali disposizioni fossero ancora in vigore, se ne sono aggiunti ben presto altri due: quello della reviviscenza - per espresso intervento legislativo in deroga alla riforma - di agevolazioni precedenti (c.d. decreto Sblocca Italia) e quello dell’introduzione di nuove agevolazioni (Legge di stabilità 2016). Cosicché, a distanza di soli due anni, vi sono diverse ragioni per constatare che lo spirito della riforma è stato tradito, determinando in quest’ambito un’incertezza normativa probabilmente superiore a quella che si voleva risolvere.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/340026
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