In base al disposto dell’art. 6 n. 1 direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e non è necessario che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola. Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale.
La rilevabilità d’ufficio condizionata della nullità di protezione: il nuovo “atto” della Corte di Giustizia
MONTICELLI, SALVATORE
2009-01-01
Abstract
In base al disposto dell’art. 6 n. 1 direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e non è necessario che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola. Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.