Il saggio, in guisa di commento della pronunzia della Corte costituzionale n. 207/2009, esamina il tema della revocabilità per errore di fatto dei provvedimenti decisori della Corte di cassazione dati in forma di ordinanza. Il problema, che negli anni passati la giurisprudenza aveva agevolmente superato sulla base del principio sostanzialistico, si è posto a causa della disattenzione del legislatore del 2006, che, nel riformare «in funzione nomofilattica» il giudizio di cassazione, ha sottoposto a revocazione solamente le ordinanze di cui all’art. 375, nn. 4 e 5, c.p.c., dimenticando invece le ordinanze dichiarative dell’inammissibilità del ricorso di cui all’art. 375, n. 1, c.p.c. La pronunzia della Corte costituzionale pone in larga misura rimedio all’incongruenza creata dal legislatore, la quale continua tuttavia a interessare le ordinanze dichiarative dell’estinzione del giudizio di legittimità.
Inammissibilità del ricorso in Cassazione e revocazione per errore di fatto
IMPAGNATIELLO, GIANPAOLO
2009-01-01
Abstract
Il saggio, in guisa di commento della pronunzia della Corte costituzionale n. 207/2009, esamina il tema della revocabilità per errore di fatto dei provvedimenti decisori della Corte di cassazione dati in forma di ordinanza. Il problema, che negli anni passati la giurisprudenza aveva agevolmente superato sulla base del principio sostanzialistico, si è posto a causa della disattenzione del legislatore del 2006, che, nel riformare «in funzione nomofilattica» il giudizio di cassazione, ha sottoposto a revocazione solamente le ordinanze di cui all’art. 375, nn. 4 e 5, c.p.c., dimenticando invece le ordinanze dichiarative dell’inammissibilità del ricorso di cui all’art. 375, n. 1, c.p.c. La pronunzia della Corte costituzionale pone in larga misura rimedio all’incongruenza creata dal legislatore, la quale continua tuttavia a interessare le ordinanze dichiarative dell’estinzione del giudizio di legittimità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.