Si commenta l’art. 2391, c.c., muovendo dalla considerazione che si tratta di disposizione rivolta a disciplinare l’interferenza occasionale di interessi facenti capo (per conto proprio o di terzi) agli amministratori, al cui àmbito di applicazione sono estranee, dunque, le ipotesi di interferenza con carattere di ripetitività. Si esamina il criterio di selezione degli interessi rilevanti, suggerendo che possa individuarsi a partire dal carattere “determinato” delle operazioni contemplate dalla norma, e discutendo le implicazioni di questa conclusione riguardo agli interessi facenti capo all’amministratore per conto di terzi. Si illustra, quindi, la disciplina, ponendo in luce il ruolo centrale dell’amministratore che ne è portatore nell’accertamento in concreto dell’interesse interferente.
Gli interessi degli amministratori
SAMBUCCI, LEOPOLDO
2007-01-01
Abstract
Si commenta l’art. 2391, c.c., muovendo dalla considerazione che si tratta di disposizione rivolta a disciplinare l’interferenza occasionale di interessi facenti capo (per conto proprio o di terzi) agli amministratori, al cui àmbito di applicazione sono estranee, dunque, le ipotesi di interferenza con carattere di ripetitività. Si esamina il criterio di selezione degli interessi rilevanti, suggerendo che possa individuarsi a partire dal carattere “determinato” delle operazioni contemplate dalla norma, e discutendo le implicazioni di questa conclusione riguardo agli interessi facenti capo all’amministratore per conto di terzi. Si illustra, quindi, la disciplina, ponendo in luce il ruolo centrale dell’amministratore che ne è portatore nell’accertamento in concreto dell’interesse interferente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.