Il provvedimento del Tribunale di Pescara delimita i poteri attribuiti al giudice chiamato a decidere sull’ammissibilità dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in presenza di atti commessi in frode ai creditori. Procedendo in controtendenza rispetto a precedenti arresti giurisprudenziali, la decisione esclude, in tale fase, un vaglio quando il debitore abbia denunciato la commissione dell’atto fraudolento. In questa specifica tipologia di soluzione della crisi, a parere della Corte di merito di Pescara, il giudice deve svolgere esclusivamente un’attività di accertamento, giammai di verifica.
Accordo del sovraindebitato: gli atti in frode, la semantica e il progressivo avvicinamento al concordato preventivo
Davide De Filippis
2021-01-01
Abstract
Il provvedimento del Tribunale di Pescara delimita i poteri attribuiti al giudice chiamato a decidere sull’ammissibilità dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in presenza di atti commessi in frode ai creditori. Procedendo in controtendenza rispetto a precedenti arresti giurisprudenziali, la decisione esclude, in tale fase, un vaglio quando il debitore abbia denunciato la commissione dell’atto fraudolento. In questa specifica tipologia di soluzione della crisi, a parere della Corte di merito di Pescara, il giudice deve svolgere esclusivamente un’attività di accertamento, giammai di verifica.File in questo prodotto:
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