Il provvedimento del Tribunale di Pescara delimita i poteri attribuiti al giudice chiamato a decidere sull’ammissibilità dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in presenza di atti commessi in frode ai creditori. Procedendo in controtendenza rispetto a precedenti arresti giurisprudenziali, la decisione esclude, in tale fase, un vaglio quando il debitore abbia denunciato la commissione dell’atto fraudolento. In questa specifica tipologia di soluzione della crisi, a parere della Corte di merito di Pescara, il giudice deve svolgere esclusivamente un’attività di accertamento, giammai di verifica.

Accordo del sovraindebitato: gli atti in frode, la semantica e il progressivo avvicinamento al concordato preventivo

Davide De Filippis
2021-01-01

Abstract

Il provvedimento del Tribunale di Pescara delimita i poteri attribuiti al giudice chiamato a decidere sull’ammissibilità dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in presenza di atti commessi in frode ai creditori. Procedendo in controtendenza rispetto a precedenti arresti giurisprudenziali, la decisione esclude, in tale fase, un vaglio quando il debitore abbia denunciato la commissione dell’atto fraudolento. In questa specifica tipologia di soluzione della crisi, a parere della Corte di merito di Pescara, il giudice deve svolgere esclusivamente un’attività di accertamento, giammai di verifica.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/481768
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact