Il dibattito giurisprudenziale in materia di rimedi impugnatori – in bonam partem – delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, geneticamente invalide, è attraversato da correnti interpretative ondivaghe, incapaci di giungere ad un approdo conclusivo univoco. I giudici della prima sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, preso atto del difetto di unitarietà della materia e delle discordanti applicazioni pratiche dell’istituto, hanno deciso di rimettere tale questione interpretativa alle Sezioni Unite, al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema e di sciogliere il controverso nodo ermeneutico creatosi in ordine ai rimedi giurisdizionali esperibili avverso la c.d. confisca di prevenzione. In particolare, la questione oggetto di rimessione verte sulla scelta del rimedio impugnatorio da esperire avverso un provvedimento preventivo reale, su cui si è formato il giudicato rebus sic stantibus: l’alternativa è tra la revocazione ex art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice antimafia”) e l’incidente di esecuzione ex artt. 666-670 c.p.p.

Giudicato sulla confisca di prevenzione e rimedi finalizzati all’applicazione dei principi dettati da Corte cost. 24/2019: la parola alle sezioni unite

Anna Chiara Dellerba
2021-01-01

Abstract

Il dibattito giurisprudenziale in materia di rimedi impugnatori – in bonam partem – delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, geneticamente invalide, è attraversato da correnti interpretative ondivaghe, incapaci di giungere ad un approdo conclusivo univoco. I giudici della prima sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, preso atto del difetto di unitarietà della materia e delle discordanti applicazioni pratiche dell’istituto, hanno deciso di rimettere tale questione interpretativa alle Sezioni Unite, al fine di comporre il contrasto giurisprudenziale sorto sul tema e di sciogliere il controverso nodo ermeneutico creatosi in ordine ai rimedi giurisdizionali esperibili avverso la c.d. confisca di prevenzione. In particolare, la questione oggetto di rimessione verte sulla scelta del rimedio impugnatorio da esperire avverso un provvedimento preventivo reale, su cui si è formato il giudicato rebus sic stantibus: l’alternativa è tra la revocazione ex art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice antimafia”) e l’incidente di esecuzione ex artt. 666-670 c.p.p.
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