Con la sentenza in commento la suprema Corte delimita l’estensione del patrimonio probatorio utilizzabile nel giudizio abbreviato instaurato a seguito di annullamento e di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. La prima questione affrontata riguarda gli effetti che la nullità intermedia della richiesta di rinvio a giudizio produce sugli atti successivi e, in particolare, sulle risultanze probatorie cristallizzate in dibattimento. I giudici di legittimità concludono per l’utilizzabilità, ex art. 438, comma 6-bis, c.p.p., dei verbali istruttori della fase dibattimentale del precedente giudizio, poiché la materia della prova si presenta totalmente inospitale per quel tipico metabolismo giuridico di trasmissione della patologia dell’atto a quello susseguente. Il secondo nodo problematico attiene, invece, alla possibilità di impiegare, ai fini della decisione pronunciata nel giudizio abbreviato, le precedenti sentenze di merito oggetto di annullamento. La Corte fornisce una risposta negativa: consentirne l’impiego nel “nuovo” giudizio a prova contratta significherebbe, infatti, contaminare il libero apprezzamento del giudice con precedenti responsi giudiziali non più in essere.

Quali limiti all’acquisizione i atti probatori e di sentenze di merito nel giudizio abbreviato?

Anna Chiara Dellerba
2023-01-01

Abstract

Con la sentenza in commento la suprema Corte delimita l’estensione del patrimonio probatorio utilizzabile nel giudizio abbreviato instaurato a seguito di annullamento e di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. La prima questione affrontata riguarda gli effetti che la nullità intermedia della richiesta di rinvio a giudizio produce sugli atti successivi e, in particolare, sulle risultanze probatorie cristallizzate in dibattimento. I giudici di legittimità concludono per l’utilizzabilità, ex art. 438, comma 6-bis, c.p.p., dei verbali istruttori della fase dibattimentale del precedente giudizio, poiché la materia della prova si presenta totalmente inospitale per quel tipico metabolismo giuridico di trasmissione della patologia dell’atto a quello susseguente. Il secondo nodo problematico attiene, invece, alla possibilità di impiegare, ai fini della decisione pronunciata nel giudizio abbreviato, le precedenti sentenze di merito oggetto di annullamento. La Corte fornisce una risposta negativa: consentirne l’impiego nel “nuovo” giudizio a prova contratta significherebbe, infatti, contaminare il libero apprezzamento del giudice con precedenti responsi giudiziali non più in essere.
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