Con l'ordinanza n. 23529/2021, la Corte di Cassazione, nel decidere su un ricorso presentato da un lavoratore rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, torma a pronunciarsi sulle modalità di calcolo del danno c.d. differenziale nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia concretamente percepito alcun indennizzo da parte dell’Inail. L'ordinanza, pur non fornendo soluzioni interpretative innovative sul danno differenziale, rappresenta, tuttavia, una preziosa occasione per ricostruire sinteticamente l'articolato e non sempre univoco percorso ermeneutico della giurisprudenza sulle modalità di computo di questa tipologia danno.

La Corte di Cassazione torna sulla questione del computo del c.d. danno differenziale e conferma l'orientamento consolidato in sede di legittimità

PASQUARELLA V.
2022-01-01

Abstract

Con l'ordinanza n. 23529/2021, la Corte di Cassazione, nel decidere su un ricorso presentato da un lavoratore rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, torma a pronunciarsi sulle modalità di calcolo del danno c.d. differenziale nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia concretamente percepito alcun indennizzo da parte dell’Inail. L'ordinanza, pur non fornendo soluzioni interpretative innovative sul danno differenziale, rappresenta, tuttavia, una preziosa occasione per ricostruire sinteticamente l'articolato e non sempre univoco percorso ermeneutico della giurisprudenza sulle modalità di computo di questa tipologia danno.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/417887
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