La Corte costituzionale ha nuovamente respinto la questione di legittimità  sollevata in relazione all’art. 263 c.c., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio operato nella consapevolezza della sua non veridicità. Il significato della pronuncia non deve, tuttavia, essere frainteso: permane la legittimazione di chi abbia operato il riconoscimento, ma il giudice del merito deve, a prescindere dall’automatismo sotteso alla formulazione letterale della disposizione, operare un bilanciamento tra l’interesse del figlio ed il favore per la verità del rapporto di filiazione.

Riconoscimento compiacente, venire contra factum proprium del genitore, best interest del minore

francesco astone
2020-01-01

Abstract

La Corte costituzionale ha nuovamente respinto la questione di legittimità  sollevata in relazione all’art. 263 c.c., nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio operato nella consapevolezza della sua non veridicità. Il significato della pronuncia non deve, tuttavia, essere frainteso: permane la legittimazione di chi abbia operato il riconoscimento, ma il giudice del merito deve, a prescindere dall’automatismo sotteso alla formulazione letterale della disposizione, operare un bilanciamento tra l’interesse del figlio ed il favore per la verità del rapporto di filiazione.
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