L’Autore riassume le posizioni di dottrina e giurisprudenza sulle intercettazioni disciplinate dall'art. 295 c.p.p., evidenziando le ragioni che sostengono i differenti orientamenti, per giungere alla conclusione che le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni disposte per agevolare la ricerca del latitante non sono assimilabili al mezzo di ricerca della prova e, quindi, non costituiscono uno strumento idoneo alla raccolta di dati utilizzabili anche per finalità probatorie.

Considerazioni in tema di utilizzabilità a fini probatori delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante

COLAIACOVO G
2013-01-01

Abstract

L’Autore riassume le posizioni di dottrina e giurisprudenza sulle intercettazioni disciplinate dall'art. 295 c.p.p., evidenziando le ragioni che sostengono i differenti orientamenti, per giungere alla conclusione che le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni disposte per agevolare la ricerca del latitante non sono assimilabili al mezzo di ricerca della prova e, quindi, non costituiscono uno strumento idoneo alla raccolta di dati utilizzabili anche per finalità probatorie.
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