la valutazione del rischio costituisce una attività preliminare all'individuazione della regola cautelare nell'ambito delle attività rischiose. Essa é espressamente disciplinata solo nell'ambito della sicurezza del lavoro, dal d.lgs. n.81 del 2008, con alcune specifiche preclusione in tema di delega di funzioni. La procedura individuata in materia di sicurezza del lavoro non può essere considerata norma generale e pertanto applicabile a tutti i contesti in cui sia necessario operare una valutazione del rischio e pertanto il divieto di delegare l'attività di valutazione del rischio non è un divieto di carattere generale

la disciplina della valutazione del rischio in materia di sicurezza del lavoro costituisce un paradigma regolativo per tutte le attività rischiose?

torre valeria
2020-01-01

Abstract

la valutazione del rischio costituisce una attività preliminare all'individuazione della regola cautelare nell'ambito delle attività rischiose. Essa é espressamente disciplinata solo nell'ambito della sicurezza del lavoro, dal d.lgs. n.81 del 2008, con alcune specifiche preclusione in tema di delega di funzioni. La procedura individuata in materia di sicurezza del lavoro non può essere considerata norma generale e pertanto applicabile a tutti i contesti in cui sia necessario operare una valutazione del rischio e pertanto il divieto di delegare l'attività di valutazione del rischio non è un divieto di carattere generale
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