A proposito di un precedente della Corte di Cassazione in punto di impugnativa del bilancio di una società di capitali, si dubita della correttezza del principio affermato dalla decisione, laddove si considera irrilevante il comportamento contraddittorio di chi abbia, dapprima, in qualità di consigliere di amministrazione, approvato il bilancio e poi, come socio, lo abbia impugnato. In concreto, ha prevalso il favore per la regola secondo cui, per il socio, l'impugnativa del bilancio rappresenta un rimedio sempre possibile e disponibile.

Impugnativa di bilancio e divieto di "venire contra factum proprium"

f. astone
2001-01-01

Abstract

A proposito di un precedente della Corte di Cassazione in punto di impugnativa del bilancio di una società di capitali, si dubita della correttezza del principio affermato dalla decisione, laddove si considera irrilevante il comportamento contraddittorio di chi abbia, dapprima, in qualità di consigliere di amministrazione, approvato il bilancio e poi, come socio, lo abbia impugnato. In concreto, ha prevalso il favore per la regola secondo cui, per il socio, l'impugnativa del bilancio rappresenta un rimedio sempre possibile e disponibile.
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