La questione discussa riguarda la costituzionalità del sistema - introdotto a livello europeo - che ammette il risarcimento del danno a cose cagionato da un sinistro con veicolo non identificato solo in presenza di un "danno grave alla persona". Il discorso ruota in particolare sulla nozione di "danno grave alla persona", che il legislatore italiano ha omesso di definire. La Corte Costituzionale ha pertanto fornito la motivazione che mancava, rimediando all'omissione e rendendo manifesto il rilievo sempre maggiore della creazione giurisprudenziale rispetto all'intervento legislativo.
Inerzia legislativa e supplenza giurisprudenziale al vaglio della Corte Costituzionale
Francesco Astone
2019-01-01
Abstract
La questione discussa riguarda la costituzionalità del sistema - introdotto a livello europeo - che ammette il risarcimento del danno a cose cagionato da un sinistro con veicolo non identificato solo in presenza di un "danno grave alla persona". Il discorso ruota in particolare sulla nozione di "danno grave alla persona", che il legislatore italiano ha omesso di definire. La Corte Costituzionale ha pertanto fornito la motivazione che mancava, rimediando all'omissione e rendendo manifesto il rilievo sempre maggiore della creazione giurisprudenziale rispetto all'intervento legislativo.File in questo prodotto:
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