Il contenzioso generato dalla negoziazione di strumenti finanziari derivati non standardizzati continua a offrire occasione per un confronto con temi classici del diritto delle obbligazioni e dei contratti, fra i quali il problema del controllo dell’ordinamento sulle manifestazioni dell’autonomia contrattuale e il rapporto fra regole di comportamento e regole di validità del contratto. Nella sentenza oggetto del commento, la Corte di Cassazione statuisce che la riscontrata non idoneità dello strumento finanziario negoziato a realizzare l’interesse del cliente alla copertura da un rischio preesistente, oltre a essere sintomatica di una inadeguatezza dell’operazione di investimento, sotto il profilo della non rispondenza agli obiettivi del cliente, può determinare la non meritevolezza degli interessi realizzati dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. Il commento suggerisce un possibile coordinamento fra disciplina di settore e diritto comune dei contratti, con particolare riferimento alle conseguenze civilistiche della violazione delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento.

Condotta dei contraenti e meritevolezza degli interessi nella prestazione dei servizi di investimento

tucci
2018-01-01

Abstract

Il contenzioso generato dalla negoziazione di strumenti finanziari derivati non standardizzati continua a offrire occasione per un confronto con temi classici del diritto delle obbligazioni e dei contratti, fra i quali il problema del controllo dell’ordinamento sulle manifestazioni dell’autonomia contrattuale e il rapporto fra regole di comportamento e regole di validità del contratto. Nella sentenza oggetto del commento, la Corte di Cassazione statuisce che la riscontrata non idoneità dello strumento finanziario negoziato a realizzare l’interesse del cliente alla copertura da un rischio preesistente, oltre a essere sintomatica di una inadeguatezza dell’operazione di investimento, sotto il profilo della non rispondenza agli obiettivi del cliente, può determinare la non meritevolezza degli interessi realizzati dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. Il commento suggerisce un possibile coordinamento fra disciplina di settore e diritto comune dei contratti, con particolare riferimento alle conseguenze civilistiche della violazione delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/367923
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