Con il nuovo art. 317 bis c.c., il legislatore della riforma della filiazione ha previsto il diritto degli ascendenti di "mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni", riconoscendo loro, nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito, la possibilità di rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano assunti provvedimenti più idonei "nell'interesse esclusivo di quest'ultimo". La nuova disposizione, pur riflettendo l'evoluzione dei tempi ed il ruolo sempre più rilevante che i nonni svolgono - è di dubbia opportunità e, comunque, sicuramente incongrua nella formulazione, lasciando intendere di voler riconoscere agli ascendenti un 'diritto' meritevole di separata ed autonoma considerazione in sede giudiziaria, mentre, in latente contraddizione con se stessa, chiarisce poi che il giudice deve pronunciarsi avendo riguardo all'interesse 'esclusivo' del minore. Avanti alla Corte costituzionale si discuteva tuttavia del solo aspetto processuale, in ragione della speciale competenza, prevista dall'art. 38, d.a., c.c., in favore del Tribunale per i minorenni, con un rischio di pendenza di due procedimenti avanti a giudici diversi (il Tribunale ordinario che si trovi a discutere dell'affidamento dei minori nella lite tra i genitori e il Tribunale per i minorenni adito dagli ascendenti e cioè dai genitori dell'uno o dell'altro dei genitori del minore in lite tra loro). E' stato tuttavia escluso, dalla Corte, un possibile difetto di razionalità della disciplina, ma si tratta di una soluzione sulla quale è tuttavia possibile riserve non solo sul piano processuale (per il fatto di ammettere la possibilità della contestuale pendenza di due procedimenti distinti, che peraltro potrebbero anche condurre ad esisti diversi), ma anche sul piano sostanziale, nella parte in cui sembra presupporre un'autonoma posizione soggettiva agli ascendenti.

Sul 'diritto' di mantenere rapporti significativi con i nipoti, tra best interest del minore e nuove aspettative degli ascendenti

ASTONE, FRANCESCO
2015-01-01

Abstract

Con il nuovo art. 317 bis c.c., il legislatore della riforma della filiazione ha previsto il diritto degli ascendenti di "mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni", riconoscendo loro, nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito, la possibilità di rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano assunti provvedimenti più idonei "nell'interesse esclusivo di quest'ultimo". La nuova disposizione, pur riflettendo l'evoluzione dei tempi ed il ruolo sempre più rilevante che i nonni svolgono - è di dubbia opportunità e, comunque, sicuramente incongrua nella formulazione, lasciando intendere di voler riconoscere agli ascendenti un 'diritto' meritevole di separata ed autonoma considerazione in sede giudiziaria, mentre, in latente contraddizione con se stessa, chiarisce poi che il giudice deve pronunciarsi avendo riguardo all'interesse 'esclusivo' del minore. Avanti alla Corte costituzionale si discuteva tuttavia del solo aspetto processuale, in ragione della speciale competenza, prevista dall'art. 38, d.a., c.c., in favore del Tribunale per i minorenni, con un rischio di pendenza di due procedimenti avanti a giudici diversi (il Tribunale ordinario che si trovi a discutere dell'affidamento dei minori nella lite tra i genitori e il Tribunale per i minorenni adito dagli ascendenti e cioè dai genitori dell'uno o dell'altro dei genitori del minore in lite tra loro). E' stato tuttavia escluso, dalla Corte, un possibile difetto di razionalità della disciplina, ma si tratta di una soluzione sulla quale è tuttavia possibile riserve non solo sul piano processuale (per il fatto di ammettere la possibilità della contestuale pendenza di due procedimenti distinti, che peraltro potrebbero anche condurre ad esisti diversi), ma anche sul piano sostanziale, nella parte in cui sembra presupporre un'autonoma posizione soggettiva agli ascendenti.
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