La Corte di cassazione - con una apprezzabile sentenza, che conferma una sensibilità sempre più marcata - torna a valorizzare la buona fede come clausola generale dalla quale dedurre regole di contenuto specifico: nella specie, in presenza di un comportamento contrario a buona fede, classificato come "inadempimento anticipato" (figura analoga all'anticipatory breach, nota nei sistemi di common law), è stata ritenuta ammissibile l'instaurazione di un'azione di esecuzione forzata in forma specifica prima della scadenza del termine a carico della parte venditrice. E' un orientamento che merita di essere approvato e che potrà trovare utile applicazione in fattispecie analoghe.

Anticipatory breach e termini di pagamento della parte non inadempiente, tra clausole generali e interpretazione letterale del contratto, in Corr. giur., 12/2015, 1520-1530

ASTONE, FRANCESCO
2015-01-01

Abstract

La Corte di cassazione - con una apprezzabile sentenza, che conferma una sensibilità sempre più marcata - torna a valorizzare la buona fede come clausola generale dalla quale dedurre regole di contenuto specifico: nella specie, in presenza di un comportamento contrario a buona fede, classificato come "inadempimento anticipato" (figura analoga all'anticipatory breach, nota nei sistemi di common law), è stata ritenuta ammissibile l'instaurazione di un'azione di esecuzione forzata in forma specifica prima della scadenza del termine a carico della parte venditrice. E' un orientamento che merita di essere approvato e che potrà trovare utile applicazione in fattispecie analoghe.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/352683
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