La Corte di cassazione - con una apprezzabile sentenza, che conferma una sensibilità sempre più marcata - torna a valorizzare la buona fede come clausola generale dalla quale dedurre regole di contenuto specifico: nella specie, in presenza di un comportamento contrario a buona fede, classificato come "inadempimento anticipato" (figura analoga all'anticipatory breach, nota nei sistemi di common law), è stata ritenuta ammissibile l'instaurazione di un'azione di esecuzione forzata in forma specifica prima della scadenza del termine a carico della parte venditrice. E' un orientamento che merita di essere approvato e che potrà trovare utile applicazione in fattispecie analoghe.
Anticipatory breach e termini di pagamento della parte non inadempiente, tra clausole generali e interpretazione letterale del contratto, in Corr. giur., 12/2015, 1520-1530
ASTONE, FRANCESCO
2015-01-01
Abstract
La Corte di cassazione - con una apprezzabile sentenza, che conferma una sensibilità sempre più marcata - torna a valorizzare la buona fede come clausola generale dalla quale dedurre regole di contenuto specifico: nella specie, in presenza di un comportamento contrario a buona fede, classificato come "inadempimento anticipato" (figura analoga all'anticipatory breach, nota nei sistemi di common law), è stata ritenuta ammissibile l'instaurazione di un'azione di esecuzione forzata in forma specifica prima della scadenza del termine a carico della parte venditrice. E' un orientamento che merita di essere approvato e che potrà trovare utile applicazione in fattispecie analoghe.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.