A meno di tre anni di distanza, la Corte costituzionale ha nuovamente dovuto occuparsi dell'estinzione delle società disciplinata dall'art. 2945, comma 2, c.c. e nuovamente ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ma neanche questa seconda ordinanza sembra poter chiudere il discorso: le incongruenze della disciplina legislativa rimangono, nonostante i tentativi operati dalle Sezioni Unite, estremamente significative. Permane, pertanto, il dubbio che la soluzione imposta dalla riforma del diritto societario presenti un grado di irragionevolezza tale da risultare costituzionalmente rilevante e, in una fase in cui è illusorio attendere interventi legislativi capaci di realizzare un effettivo miglioramento del sistema preesistente, sembra necessario chiedersi se il caso non avrebbe meritato una soluzione diversa.
Cancellazione dal Registro delle Imprese ed estinzione delle società: questioni di costituzionalità aperte (Corte Cost., 18 marzo 2016, n. 53)
ASTONE, FRANCESCO
2016-01-01
Abstract
A meno di tre anni di distanza, la Corte costituzionale ha nuovamente dovuto occuparsi dell'estinzione delle società disciplinata dall'art. 2945, comma 2, c.c. e nuovamente ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ma neanche questa seconda ordinanza sembra poter chiudere il discorso: le incongruenze della disciplina legislativa rimangono, nonostante i tentativi operati dalle Sezioni Unite, estremamente significative. Permane, pertanto, il dubbio che la soluzione imposta dalla riforma del diritto societario presenti un grado di irragionevolezza tale da risultare costituzionalmente rilevante e, in una fase in cui è illusorio attendere interventi legislativi capaci di realizzare un effettivo miglioramento del sistema preesistente, sembra necessario chiedersi se il caso non avrebbe meritato una soluzione diversa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.