L’Autore esamina gli effetti giuridici prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 sulla disciplina della tutela giurisdizionale in ipotesi di “comportamenti” posti in essere dalla P.a. in materia espropriativa. In particolare, il contributo approfondisce l’incidenza della declaratoria di incostituzionalità sull’art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazione), atteso che siffatto articolo non è stato toccato dalla pronuncia costituzionale, prospettando le varie tesi sui comportamenti in materia espropriativa con uno sguardo anche alla conseguente tutela giurisdizionale di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, offrendo, altresì, una panoramica delle questioni connesse all’abrogazione – tacita o implicita – della caducazione automatica di norme per illegittimità costituzionale derivata o meno. L’esame si conclude con la rimessione della questione alla Consulta (che l’avrebbe, poi, condotta all’adozione della nota sentenza n. 191 del 2006) e con la considerazione della prerogativa di interpretazione della legge della Suprema Corte in funzione nomofilattica.

E' parzialmente incostituzionale anche l'art. 53 T.U. n. 327/2001

URBANO, GRAZIANA
2006-01-01

Abstract

L’Autore esamina gli effetti giuridici prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 sulla disciplina della tutela giurisdizionale in ipotesi di “comportamenti” posti in essere dalla P.a. in materia espropriativa. In particolare, il contributo approfondisce l’incidenza della declaratoria di incostituzionalità sull’art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazione), atteso che siffatto articolo non è stato toccato dalla pronuncia costituzionale, prospettando le varie tesi sui comportamenti in materia espropriativa con uno sguardo anche alla conseguente tutela giurisdizionale di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, offrendo, altresì, una panoramica delle questioni connesse all’abrogazione – tacita o implicita – della caducazione automatica di norme per illegittimità costituzionale derivata o meno. L’esame si conclude con la rimessione della questione alla Consulta (che l’avrebbe, poi, condotta all’adozione della nota sentenza n. 191 del 2006) e con la considerazione della prerogativa di interpretazione della legge della Suprema Corte in funzione nomofilattica.
2006
88-14-12995-9
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