Al fine di verificare quali spazi vi siano per la raccolta di capitali mediante titoli da parte delle piccole e medie imprese, potenziali destinatarie del credit crunch atteso in conseguenza dell’attuazione degli accordi “Basilea II”, si procede ad una rassegna delle fonti dalle quali scaturiscono vincoli ed opportunità, tenendo conto degli sviluppi normativi recenti in materia – rispettivamente – di legislazione societaria, di regolamentazione della raccolta non bancaria fra il pubblico e di diritto del mercato mobiliare. Nonostante la legge delega per la riforma del diritto societario abbia fissato fra i principi e criteri direttivi l’obiettivo di favorire l’accesso delle imprese al mercato dei capitali, si riscontra il permanere di barriere normative (oltre che di fatto) derivanti dall’intreccio di tali discipline, con effetti penalizzanti in particolare per le società a responsabilità limitata (peraltro superabili attraverso operazioni di cartolarizzazione su base collettiva o di “finanza di rete”). Si pone in luce la progressiva attrazione al diritto societario delle regole che determinano in astratto le possibilità di accesso delle società di capitali al mercato mobiliare, determinando non solo i tipi di “beni” che possono essere immessi nella circolazione ma anche le modalità nediante le quali l’accessso può realizzarsi: la riforma societaria ha riportato infatti nel codice civile regole in precedenza contenute nella legislazione bancaria (si pensi alla deroga del limite all’emissione di obbligazioni in favore delle società quotate) o nel diritto del mercato mobiliare (così per il divieto di offerta pubblica avente ad oggetto quote di società a responsabilità limitata). Pur segnalando che la scelta della sede in cui disciplinare la materia non riveste di per sé crattere decisivo, si richiama l’attenzione sulla coerenza di tale scelta con le proposte avanzate a livello comunitario, dirette per un verso ad accentuare la correlazione fra modello societario e profilo dimensionale dell’impresa, e per altro verso a diversificare la disciplina in relazione al carattere “chiuso” o “aperto” della società, piuttosto che al tipo societario.

L'accesso delle piccole e medie imprese al mercato mobiliare nell'ordinamento italiano

MOTTI, CINZIA
2008-01-01

Abstract

Al fine di verificare quali spazi vi siano per la raccolta di capitali mediante titoli da parte delle piccole e medie imprese, potenziali destinatarie del credit crunch atteso in conseguenza dell’attuazione degli accordi “Basilea II”, si procede ad una rassegna delle fonti dalle quali scaturiscono vincoli ed opportunità, tenendo conto degli sviluppi normativi recenti in materia – rispettivamente – di legislazione societaria, di regolamentazione della raccolta non bancaria fra il pubblico e di diritto del mercato mobiliare. Nonostante la legge delega per la riforma del diritto societario abbia fissato fra i principi e criteri direttivi l’obiettivo di favorire l’accesso delle imprese al mercato dei capitali, si riscontra il permanere di barriere normative (oltre che di fatto) derivanti dall’intreccio di tali discipline, con effetti penalizzanti in particolare per le società a responsabilità limitata (peraltro superabili attraverso operazioni di cartolarizzazione su base collettiva o di “finanza di rete”). Si pone in luce la progressiva attrazione al diritto societario delle regole che determinano in astratto le possibilità di accesso delle società di capitali al mercato mobiliare, determinando non solo i tipi di “beni” che possono essere immessi nella circolazione ma anche le modalità nediante le quali l’accessso può realizzarsi: la riforma societaria ha riportato infatti nel codice civile regole in precedenza contenute nella legislazione bancaria (si pensi alla deroga del limite all’emissione di obbligazioni in favore delle società quotate) o nel diritto del mercato mobiliare (così per il divieto di offerta pubblica avente ad oggetto quote di società a responsabilità limitata). Pur segnalando che la scelta della sede in cui disciplinare la materia non riveste di per sé crattere decisivo, si richiama l’attenzione sulla coerenza di tale scelta con le proposte avanzate a livello comunitario, dirette per un verso ad accentuare la correlazione fra modello societario e profilo dimensionale dell’impresa, e per altro verso a diversificare la disciplina in relazione al carattere “chiuso” o “aperto” della società, piuttosto che al tipo societario.
2008
8814143528
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