Partendo da una proposta di tassonomia delle forme di autodisciplina delle imprese (fenomeno non riducibile alla dimensione puramente etica), in relazione al diverso grado di libertà riconosciuto dall’ordinamento, si sottolinea come nel campo delle public utilities coinvolte da processi di privatizzazione/liberalizzazione l’adozione di strumenti diretti a definire caratteristiche del servizio e diritti dell’utenza (ad es., carte dei servizi) non sia semplicemente riconosciuta o favorita, risultando addirittura obbligatoria. In tale prospettiva si analizza il ruolo peculiare delle società di gestione dei mercati regolamentati, ribadendo il carattere originario e non delegato della funzione regolativa, il cui esercizio è necessario al fine di stabilire le caratteristiche del servizio e al contempo disciplinare il rapporto con emittenti, operatori e prestatori di servizi esternalizzati; rappresenta pertanto una componente essenziale della funzione organizzatoria, che – accanto alla funzione gestoria in senso stretto (ossia la conduzione del mercato, la vigilanza sull'applicazione delle regole e la comminazione di sanzioni per il caso di inosservanza) – costituisce il proprium di tali imprese. Nonostante singole previsioni possano svolgere in certi casi il ruolo di regole oggettive, l’accettazione del regolamento di mercato da parte dei destinatari riposa pur sempre su un fondamento negoziale e non su un atto d’imperio. Attraverso l’analisi empirica, si pone in evidenza come – anche in assenza di coazione esterna – i gestori abbiano adottato strumenti diretti ad internalizzare gli interessi degli stakeholders e più in generale a promuovere la correttezza della funzione gestoria, quale forma di legittimazione del potere privato necessaria affinché si attui la sua “giuridicizzazione” nell’ambito dell’ordinamento generale. In senso critico rispetto alle tesi favorevoli ad estendere le tecniche di controllo vigenti indipendenti di natura pubblica, si sostiene che il controllo sulla regolazione privata, qualora essa benefici delle garanzie costituzionali in tema di iniziativa economica (come deve riconoscersi nel caso esaminato), debba aver luogo con strumenti diversi, rispettosi dei criteri di efficacia, efficienza e proporzionalità. Quale ipotesi ricostruttiva, si tenta di enucleare dalla disciplina settoriale applicabile ai gestori di mercati di strumenti finanziari (e in particolare, nel campo dei requisiti organizzativi) le “clausole generali” che governano la produzione delle regole di organizzazione e funzionamento dei mercati, declinando così in relazione alle peculiarità del settore il canone generale di correttezza.
Etica e regolatori privati: il caso dei mercati di borsa
MOTTI, CINZIA
2009-01-01
Abstract
Partendo da una proposta di tassonomia delle forme di autodisciplina delle imprese (fenomeno non riducibile alla dimensione puramente etica), in relazione al diverso grado di libertà riconosciuto dall’ordinamento, si sottolinea come nel campo delle public utilities coinvolte da processi di privatizzazione/liberalizzazione l’adozione di strumenti diretti a definire caratteristiche del servizio e diritti dell’utenza (ad es., carte dei servizi) non sia semplicemente riconosciuta o favorita, risultando addirittura obbligatoria. In tale prospettiva si analizza il ruolo peculiare delle società di gestione dei mercati regolamentati, ribadendo il carattere originario e non delegato della funzione regolativa, il cui esercizio è necessario al fine di stabilire le caratteristiche del servizio e al contempo disciplinare il rapporto con emittenti, operatori e prestatori di servizi esternalizzati; rappresenta pertanto una componente essenziale della funzione organizzatoria, che – accanto alla funzione gestoria in senso stretto (ossia la conduzione del mercato, la vigilanza sull'applicazione delle regole e la comminazione di sanzioni per il caso di inosservanza) – costituisce il proprium di tali imprese. Nonostante singole previsioni possano svolgere in certi casi il ruolo di regole oggettive, l’accettazione del regolamento di mercato da parte dei destinatari riposa pur sempre su un fondamento negoziale e non su un atto d’imperio. Attraverso l’analisi empirica, si pone in evidenza come – anche in assenza di coazione esterna – i gestori abbiano adottato strumenti diretti ad internalizzare gli interessi degli stakeholders e più in generale a promuovere la correttezza della funzione gestoria, quale forma di legittimazione del potere privato necessaria affinché si attui la sua “giuridicizzazione” nell’ambito dell’ordinamento generale. In senso critico rispetto alle tesi favorevoli ad estendere le tecniche di controllo vigenti indipendenti di natura pubblica, si sostiene che il controllo sulla regolazione privata, qualora essa benefici delle garanzie costituzionali in tema di iniziativa economica (come deve riconoscersi nel caso esaminato), debba aver luogo con strumenti diversi, rispettosi dei criteri di efficacia, efficienza e proporzionalità. Quale ipotesi ricostruttiva, si tenta di enucleare dalla disciplina settoriale applicabile ai gestori di mercati di strumenti finanziari (e in particolare, nel campo dei requisiti organizzativi) le “clausole generali” che governano la produzione delle regole di organizzazione e funzionamento dei mercati, declinando così in relazione alle peculiarità del settore il canone generale di correttezza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.