L’art. 2475, comma 3, c.c. nel regolare i modelli e i metodi dell’amministrazione della s.r.l. offre all’autonomia statutaria la possibilità di adottare il metodo dell’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva. In tali ipotesi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2257 e 2258 c.c. relative rispettivamente all’amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società personali. La previsione dei due metodi di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva all’interno del modello di governance pluripersonale, contenuta nell’art. 2475, comma 3, pone, anzitutto, un problema interpretativo. E cioè se tali metodi debbano essere intesi come modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, oppure debbano considerarsi come alternativi allo stesso. Da una lettura della norma, che valorizza i principi della riforma, si ritiene che l’interpretazione corretta sia quella secondo cui la disposizione attribuisce ai soci la possibilità di affidare l’amministrazione a più soggetti i quali, salve le ipotesi dell’art, 2475, ultimo comma, operano individualmente e non come componenti di un organo. Ne deriva che la volontà del legislatore appare essere quella per cui sulle materie indicate all’ultimo comma dell’art. 2475 c.c. decidono collegialmente gli amministratori e ciò per una evidente necessità di comportamenti unitari. In questa prospettiva, se è costituito il consiglio, tali materie devono considerarsi non delegabili; se è prevista l’amministrazione disgiuntiva, la riserva di competenza contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2475 c.c. rappresenta una deroga all’individualità del potere decisorio. Quanto ai profili applicativi, sebbene l’art. 2475 c.c. rinvii all’art. 2257 c.c., non sempre la disposizione richiamata risulta pienamente compatibile con il nuovo assetto delle società a responsabilità limitata. Una prima questione riguarda l’affidamento dell’amministrazione disgiuntiva a soggetti non soci, il relativo esercizio del diritto di veto e la decisione sull’opposizione. Il semplice richiamo all’art. 2257 c.c. ripropone anche la questione, prospettata nell’ambito dellei società di persone, se l’amministratore che vuole compiere una operazione sia tenuto ad informare preventivamente gli altri amministratori della iniziativa che intende compiere. Si sottolineano poi i problemi connessi alla revoca dell’amministratore poiché la legge nulla stabilisce in relazione ad alcune questioni rilevanti in tema di amministrazione quali la cessazione, la revoca, la sostituzione, come anche i compensi degli amministratori. Infine una riflessione è dedicata alla previsione contenuta nell’art. 37 del d.lgs. 5/2003, secondo il quale gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

L'amministrazione disgiuntiva

TEDESCHI, CLAUDIA
2011-01-01

Abstract

L’art. 2475, comma 3, c.c. nel regolare i modelli e i metodi dell’amministrazione della s.r.l. offre all’autonomia statutaria la possibilità di adottare il metodo dell’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva. In tali ipotesi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2257 e 2258 c.c. relative rispettivamente all’amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società personali. La previsione dei due metodi di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva all’interno del modello di governance pluripersonale, contenuta nell’art. 2475, comma 3, pone, anzitutto, un problema interpretativo. E cioè se tali metodi debbano essere intesi come modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, oppure debbano considerarsi come alternativi allo stesso. Da una lettura della norma, che valorizza i principi della riforma, si ritiene che l’interpretazione corretta sia quella secondo cui la disposizione attribuisce ai soci la possibilità di affidare l’amministrazione a più soggetti i quali, salve le ipotesi dell’art, 2475, ultimo comma, operano individualmente e non come componenti di un organo. Ne deriva che la volontà del legislatore appare essere quella per cui sulle materie indicate all’ultimo comma dell’art. 2475 c.c. decidono collegialmente gli amministratori e ciò per una evidente necessità di comportamenti unitari. In questa prospettiva, se è costituito il consiglio, tali materie devono considerarsi non delegabili; se è prevista l’amministrazione disgiuntiva, la riserva di competenza contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2475 c.c. rappresenta una deroga all’individualità del potere decisorio. Quanto ai profili applicativi, sebbene l’art. 2475 c.c. rinvii all’art. 2257 c.c., non sempre la disposizione richiamata risulta pienamente compatibile con il nuovo assetto delle società a responsabilità limitata. Una prima questione riguarda l’affidamento dell’amministrazione disgiuntiva a soggetti non soci, il relativo esercizio del diritto di veto e la decisione sull’opposizione. Il semplice richiamo all’art. 2257 c.c. ripropone anche la questione, prospettata nell’ambito dellei società di persone, se l’amministratore che vuole compiere una operazione sia tenuto ad informare preventivamente gli altri amministratori della iniziativa che intende compiere. Si sottolineano poi i problemi connessi alla revoca dell’amministratore poiché la legge nulla stabilisce in relazione ad alcune questioni rilevanti in tema di amministrazione quali la cessazione, la revoca, la sostituzione, come anche i compensi degli amministratori. Infine una riflessione è dedicata alla previsione contenuta nell’art. 37 del d.lgs. 5/2003, secondo il quale gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.
2011
8814162425
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/94664
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