Il commento all’art. 2394, cod. civ., si apre con l’esame della locuzione «obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale», alla luce della impossibilità di concepire attività economica meramente conservativa. Muovendo dall’ipotesi che la parola “patrimonio” sia utilizzata nel significato di “garanzia patrimoniale”, si argomenta che gli obblighi in esame sorgono tipicamente allorquando alla finalità di esercizio di una attività economica si sostituisce quella di definizione dei rapporti dei quali la società è parte: dunque a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento. Si discute l’approdo con riferimento all’art. 2486, secondo comma, cod. civ. Quindi, alla luce della formulazione dell’art. 2392, primo comma, che enuncia un canone di diligenza centrato sulla natura dell’incarico, si suggerisce che l’obbligo di conservazione della integrità della garanzia patrimoniale possa sorgere ancor prima del verificarsi della causa di scioglimento, per effetto di una fattispecie complessa costituita dalla previsione da parte degli amministratori della impossibilità che la società faccia fronte alle proprie obbligazioni e dalla mancata decisione o attuazione di operazioni (di tipo finanziario, aziendale o societario) idonee al salvataggio, e che in tale prospettiva nell’art. 2394 possa rinvenirsi uno strumento di tutela dei creditori per ipotesi di wrongful trading. Si afferma la natura contrattuale della responsabilità regolata dalla norma in commento, osservando che essa, essendo condizionata alla insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, si presta a essere riguardata come una ipotesi di interferenza di terzi (gli amministratori) nella inattuazione delle prestazioni dovute dalla società ai propri creditori, e come tale a essere scrutinata nella prospettiva già nota alla scienza giuridica del diritto alla integrità del patrimonio e della connessa tutela, riconosciuta anche nei confronti di soggetti diversi da quello tenuto alla prestazione, ampliandosi a tal fine conseguentemente il lato soggettivo del rapporto obbligatorio. Si esamina, poi, il presupposto al quale l’azione dei creditori sociali è subordinata (la insufficienza del patrimonio della società), affermandosi, in considerazione di quanto osservato in precedenza, che la sussistenza di esso deve essere valutata con riferimento alla differenza fra la situazione del patrimonio sociale nel momento a partire dal quale le finalità conservative si sostituiscono a quelle produttive e quella eventualmente diversa esistente al tempo in cui il creditore agisca ex art. 2394. Si passa, quindi, a illustrare il rapporto con l’azione sociale di responsabilità, soffermandosi sulla distribuzione degli oneri di allegazione e di prova tra le parti del giudizio. Si espongono le conseguenze della qualificazione della condotta sanzionata come complicità o induzione all’inadempimento in punto di quantificazione del danno risarcibile, richiamando anche le conclusioni della dottrina ritenuta preferibile in punto di funzione della responsabilità contrattuale. Lo studio si conclude con considerazioni sulla prescrizione dell’azione, e su rinuncia e transazione. In diversi punti del discorso si delineano e illustrano le differenze di disciplina nel caso in cui la condotta addebitata agli amministratori consista in atti di distrazione, dissipazione, distruzione.

Commento all'aricolo 2394

SAMBUCCI, LEOPOLDO
2004-01-01

Abstract

Il commento all’art. 2394, cod. civ., si apre con l’esame della locuzione «obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale», alla luce della impossibilità di concepire attività economica meramente conservativa. Muovendo dall’ipotesi che la parola “patrimonio” sia utilizzata nel significato di “garanzia patrimoniale”, si argomenta che gli obblighi in esame sorgono tipicamente allorquando alla finalità di esercizio di una attività economica si sostituisce quella di definizione dei rapporti dei quali la società è parte: dunque a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento. Si discute l’approdo con riferimento all’art. 2486, secondo comma, cod. civ. Quindi, alla luce della formulazione dell’art. 2392, primo comma, che enuncia un canone di diligenza centrato sulla natura dell’incarico, si suggerisce che l’obbligo di conservazione della integrità della garanzia patrimoniale possa sorgere ancor prima del verificarsi della causa di scioglimento, per effetto di una fattispecie complessa costituita dalla previsione da parte degli amministratori della impossibilità che la società faccia fronte alle proprie obbligazioni e dalla mancata decisione o attuazione di operazioni (di tipo finanziario, aziendale o societario) idonee al salvataggio, e che in tale prospettiva nell’art. 2394 possa rinvenirsi uno strumento di tutela dei creditori per ipotesi di wrongful trading. Si afferma la natura contrattuale della responsabilità regolata dalla norma in commento, osservando che essa, essendo condizionata alla insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, si presta a essere riguardata come una ipotesi di interferenza di terzi (gli amministratori) nella inattuazione delle prestazioni dovute dalla società ai propri creditori, e come tale a essere scrutinata nella prospettiva già nota alla scienza giuridica del diritto alla integrità del patrimonio e della connessa tutela, riconosciuta anche nei confronti di soggetti diversi da quello tenuto alla prestazione, ampliandosi a tal fine conseguentemente il lato soggettivo del rapporto obbligatorio. Si esamina, poi, il presupposto al quale l’azione dei creditori sociali è subordinata (la insufficienza del patrimonio della società), affermandosi, in considerazione di quanto osservato in precedenza, che la sussistenza di esso deve essere valutata con riferimento alla differenza fra la situazione del patrimonio sociale nel momento a partire dal quale le finalità conservative si sostituiscono a quelle produttive e quella eventualmente diversa esistente al tempo in cui il creditore agisca ex art. 2394. Si passa, quindi, a illustrare il rapporto con l’azione sociale di responsabilità, soffermandosi sulla distribuzione degli oneri di allegazione e di prova tra le parti del giudizio. Si espongono le conseguenze della qualificazione della condotta sanzionata come complicità o induzione all’inadempimento in punto di quantificazione del danno risarcibile, richiamando anche le conclusioni della dottrina ritenuta preferibile in punto di funzione della responsabilità contrattuale. Lo studio si conclude con considerazioni sulla prescrizione dell’azione, e su rinuncia e transazione. In diversi punti del discorso si delineano e illustrano le differenze di disciplina nel caso in cui la condotta addebitata agli amministratori consista in atti di distrazione, dissipazione, distruzione.
2004
9788824315166
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