Il legislatore dedica una parte della disciplina in tema di società di persone allo scioglimento del singolo rapporto sociale, individuando tre distinte fattispecie (morte, recesso e esclusione) e dettando una regolamentazione comune in punto di liquidazione della quota e di responsabilità per le obbligazioni sorte anteriormente all’uscita e/o alla dipartita del socio. Tale disciplina, sebbene costituisca in astratto espressione dei principi generali in tema di contratti plurilaterali con comunione di scopo, se ne differenzia essendo a sua volta improntata al rafforzamento del principio che pervade la normativa sulle società in generale (la conservazione della società), unitamente alla salvaguardia della regola che caratterizza nello specifico le società personali (intuitus personae). Nondimeno, va considerato che le disposizioni dettate in tema di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, ferme restando le regole di default dettate al fine di salvaguardare i suddetti principi, sono permeate da una ampia discrezionalità demandata ai soci di optare, mediante scelte di carattere pattizio, per un regime diverso da quello dispositivo. Occorre, pertanto, verificare fino a che punto i soci possano discostarsi dalle indicazioni normative, ovvero se sussistano vincoli di natura societaria (e non solo) indisponibili per la compagine sociale.
Scioglimento parziale del rapporto sociale
Davide De Filippis
2022-01-01
Abstract
Il legislatore dedica una parte della disciplina in tema di società di persone allo scioglimento del singolo rapporto sociale, individuando tre distinte fattispecie (morte, recesso e esclusione) e dettando una regolamentazione comune in punto di liquidazione della quota e di responsabilità per le obbligazioni sorte anteriormente all’uscita e/o alla dipartita del socio. Tale disciplina, sebbene costituisca in astratto espressione dei principi generali in tema di contratti plurilaterali con comunione di scopo, se ne differenzia essendo a sua volta improntata al rafforzamento del principio che pervade la normativa sulle società in generale (la conservazione della società), unitamente alla salvaguardia della regola che caratterizza nello specifico le società personali (intuitus personae). Nondimeno, va considerato che le disposizioni dettate in tema di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, ferme restando le regole di default dettate al fine di salvaguardare i suddetti principi, sono permeate da una ampia discrezionalità demandata ai soci di optare, mediante scelte di carattere pattizio, per un regime diverso da quello dispositivo. Occorre, pertanto, verificare fino a che punto i soci possano discostarsi dalle indicazioni normative, ovvero se sussistano vincoli di natura societaria (e non solo) indisponibili per la compagine sociale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


