Per quanto riguarda la tutelare cautelare, attraverso le lettere s) e t) dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, recante “Disposizioni in materia di contenzioso tributario”, si è proceduto ad apportare rilevanti modifiche all’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo, tra l’altro, l’impugnabilità dell’ordinanza cautelare (lett. s), ed è stato inserito, dopo l’art. 47-bis, il nuovo art. 47-ter, che ha disciplinato la possibilità di definire il giudizio di merito in esito alla domanda di sospensione con una sentenza “in forma semplificata” (lett. t). Lievi ritocchi sono stati, altresì, apportati agli artt. 52, 62-bis e 65 del D.Lgs. n. 546/1992, da parte delle lett. aa), cc) e dd) del D.Lgs. n. 220/2023, al fine di coordi- nare la disciplina della tutela cautelare nei gradi successivi al primo con le altre novità introdotte in attuazione della delega fiscale e con quelle che erano già intervenute in forza della Legge 31 agosto 2022, n. 130, che, insieme ad altri interventi significativi, aveva disposto anche una decisiva accelerazione alla trattazione delle sospensive in primo grado e, allo stesso tempo, aveva previsto, molto opportunamente, che la tratta- zione dell’udienza di sospensione non potesse mai coincidere con quella di merito. Tutte le succitate previsioni inerenti alla tutela cautelare, in forza di quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023, sono applicabili ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024 e, cioè, dal giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto.

La riforma della tutela cautelare

ZANOTTI N.
2025-01-01

Abstract

Per quanto riguarda la tutelare cautelare, attraverso le lettere s) e t) dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, recante “Disposizioni in materia di contenzioso tributario”, si è proceduto ad apportare rilevanti modifiche all’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo, tra l’altro, l’impugnabilità dell’ordinanza cautelare (lett. s), ed è stato inserito, dopo l’art. 47-bis, il nuovo art. 47-ter, che ha disciplinato la possibilità di definire il giudizio di merito in esito alla domanda di sospensione con una sentenza “in forma semplificata” (lett. t). Lievi ritocchi sono stati, altresì, apportati agli artt. 52, 62-bis e 65 del D.Lgs. n. 546/1992, da parte delle lett. aa), cc) e dd) del D.Lgs. n. 220/2023, al fine di coordi- nare la disciplina della tutela cautelare nei gradi successivi al primo con le altre novità introdotte in attuazione della delega fiscale e con quelle che erano già intervenute in forza della Legge 31 agosto 2022, n. 130, che, insieme ad altri interventi significativi, aveva disposto anche una decisiva accelerazione alla trattazione delle sospensive in primo grado e, allo stesso tempo, aveva previsto, molto opportunamente, che la tratta- zione dell’udienza di sospensione non potesse mai coincidere con quella di merito. Tutte le succitate previsioni inerenti alla tutela cautelare, in forza di quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023, sono applicabili ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024 e, cioè, dal giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto.
2025
9788821787188
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