Il saggio si propone di mostrare, attraverso un percorso diacronico ricompreso tra l’Unità e la codificazione del 1930, l’intrinseca politicità della procedura penale: non solo, com’è risaputo, dei princípi che la regolano, quanto della dottrina che vi afferisce. Ne era certamente consapevole, nel tardo Ottocento, la penalistica liberale, la quale si batteva per il primato delle garanzie rispetto alle esigenze repressive, nella convinzione che il processo penale costituisse un fondamentale banco di prova della tenuta delle libertà statutarie. Sul finire del secolo XIX la Scuola positiva, pur immaginando un’improbabile trasformazione del rito giudiziario in una sorta di esame clinico del delinquente, seppe intercettare le istanze di ordine provenienti dalla società borghese: da qui la proposta di superare le tutele individuali dell’imputato, a cominciare dalla presunzione d’innocenza. Tali aspirazioni parevano in perfetta sintonia con l’ideologia fascista. Ma il guardasigilli Alfredo Rocco, per l’elaborazione del codice di procedura penale, puntò soprattutto sull’indirizzo tecnico-giuridico: non solo adottandone l’impianto formalistico, ma anche scegliendo, come redattore pressoché solitario, Vincenzo Manzini. La fisionomia del professore friulano merita una peculiare attenzione anche per l’utilizzo della storia: non solo canone ermeneutico, ma anche vincolo per il legislatore, contro ogni tentazione rivoluzionaria.
Giustizia penale e storia dell’Italia contemporanea: un inscindibile intreccio
Miletti M. N.
2025-01-01
Abstract
Il saggio si propone di mostrare, attraverso un percorso diacronico ricompreso tra l’Unità e la codificazione del 1930, l’intrinseca politicità della procedura penale: non solo, com’è risaputo, dei princípi che la regolano, quanto della dottrina che vi afferisce. Ne era certamente consapevole, nel tardo Ottocento, la penalistica liberale, la quale si batteva per il primato delle garanzie rispetto alle esigenze repressive, nella convinzione che il processo penale costituisse un fondamentale banco di prova della tenuta delle libertà statutarie. Sul finire del secolo XIX la Scuola positiva, pur immaginando un’improbabile trasformazione del rito giudiziario in una sorta di esame clinico del delinquente, seppe intercettare le istanze di ordine provenienti dalla società borghese: da qui la proposta di superare le tutele individuali dell’imputato, a cominciare dalla presunzione d’innocenza. Tali aspirazioni parevano in perfetta sintonia con l’ideologia fascista. Ma il guardasigilli Alfredo Rocco, per l’elaborazione del codice di procedura penale, puntò soprattutto sull’indirizzo tecnico-giuridico: non solo adottandone l’impianto formalistico, ma anche scegliendo, come redattore pressoché solitario, Vincenzo Manzini. La fisionomia del professore friulano merita una peculiare attenzione anche per l’utilizzo della storia: non solo canone ermeneutico, ma anche vincolo per il legislatore, contro ogni tentazione rivoluzionaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


