Il d.lgs. n. 546/1992 ha avuto il merito di introdurre istituti volti ad evitare la moltiplicazione ingiustificata delle cause. L’art. 14, particolare, ha individuato i presupposti che, almeno in astratto, definiscono i casi di litisconsorzio necessario (art. 14, c. 1), che legittimano l’intervento (art. 14, c. 3) e la chiamata in causa o l’integrazione coatta del contraddittorio (art. 14, c. 2), oltre che determinare le modalità processuali del loro esercizio (art. 14, c. 2, 4 e 5). Queste fattispecie, pur mutuando i loro elementi essenziali dalla tradizione processualcivilistica, richiedono un adattamento al processo tributario, nel quale è rara la partecipazione di una pluralità di parti, essendo presenti, di regola, due protagonisti: a) il contribuente (ricorrente in primo grado) e l’ufficio o l’ente locale o ancora l’agente della riscossione (resistenti dinanzi alla CTP). A tal proposito, la disposizione in considerazione niente dice in ordine alle fattispecie sostanziali che in concreto legittimano un contraddittorio giudiziale plurisoggettivo; spetta quindi all’interprete colmare tale lacuna.
Pluralità di parti
ZANOTTI N
2016-01-01
Abstract
Il d.lgs. n. 546/1992 ha avuto il merito di introdurre istituti volti ad evitare la moltiplicazione ingiustificata delle cause. L’art. 14, particolare, ha individuato i presupposti che, almeno in astratto, definiscono i casi di litisconsorzio necessario (art. 14, c. 1), che legittimano l’intervento (art. 14, c. 3) e la chiamata in causa o l’integrazione coatta del contraddittorio (art. 14, c. 2), oltre che determinare le modalità processuali del loro esercizio (art. 14, c. 2, 4 e 5). Queste fattispecie, pur mutuando i loro elementi essenziali dalla tradizione processualcivilistica, richiedono un adattamento al processo tributario, nel quale è rara la partecipazione di una pluralità di parti, essendo presenti, di regola, due protagonisti: a) il contribuente (ricorrente in primo grado) e l’ufficio o l’ente locale o ancora l’agente della riscossione (resistenti dinanzi alla CTP). A tal proposito, la disposizione in considerazione niente dice in ordine alle fattispecie sostanziali che in concreto legittimano un contraddittorio giudiziale plurisoggettivo; spetta quindi all’interprete colmare tale lacuna.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.