Ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contro le sentenze pronunciate in grado d’appello dalle commissioni tributarie regionali è proponibile ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. Mentre il ricorso per Cassazione consente di dedurre, avanti al giudice dell’impugnazione, soltanto violazioni di diritto nel senso in precedenza chiarito, la revocazione, che rappresenta un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale, ammette la deduzione, avanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di specifici errori di fatto, che assumono una particolare connotazione. Essa è ammessa, ai sensi dell’art. 64 del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle ipotesi previste dall’art. 395 del codice di procedura civile ed è regolata dal decreto sul contenzioso tributario negli articoli da 64 a 67.
Capitolo Undicesimo - Le Impugnazioni -Sezione Terza – Il ricorso per cassazione e la revocazione
zanotti n
2020-01-01
Abstract
Ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contro le sentenze pronunciate in grado d’appello dalle commissioni tributarie regionali è proponibile ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. Mentre il ricorso per Cassazione consente di dedurre, avanti al giudice dell’impugnazione, soltanto violazioni di diritto nel senso in precedenza chiarito, la revocazione, che rappresenta un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale, ammette la deduzione, avanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di specifici errori di fatto, che assumono una particolare connotazione. Essa è ammessa, ai sensi dell’art. 64 del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle ipotesi previste dall’art. 395 del codice di procedura civile ed è regolata dal decreto sul contenzioso tributario negli articoli da 64 a 67.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.