Con la riforma adottata con il d. lgs. n. 156 del 2015 è stato introdotto l’art. 67 bis del d. lgs. n. 546 del 1992, entrato in vigore il 1° giugno 2016, ai sensi del quale tutte le sentenze delle commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutive, a prescindere dal fatto che siano favorevoli o contrarie al contribuente; perciò, in linea di principio e salvo eccezioni, tali pronunce comportano immediati obblighi di adeguamento per le parti, sia che annullino provvedimenti dell’ufficio, sia che siano di condanna in favore del contribuente al pagamento di somme, sia che ineriscano operazioni catastali.
Capitolo Dodicesimo - L’esecuzione delle sentenze
ZANOTTI N
2020-01-01
Abstract
Con la riforma adottata con il d. lgs. n. 156 del 2015 è stato introdotto l’art. 67 bis del d. lgs. n. 546 del 1992, entrato in vigore il 1° giugno 2016, ai sensi del quale tutte le sentenze delle commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutive, a prescindere dal fatto che siano favorevoli o contrarie al contribuente; perciò, in linea di principio e salvo eccezioni, tali pronunce comportano immediati obblighi di adeguamento per le parti, sia che annullino provvedimenti dell’ufficio, sia che siano di condanna in favore del contribuente al pagamento di somme, sia che ineriscano operazioni catastali.File in questo prodotto:
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