In base alla disciplina vigente, la conciliazione, come l’accertamento con adesione, è ammessa rispetto a qualsiasi controversia e non incontra più il limite temporale della prima udienza avanti alla commissione provinciale, essendo consentita la definizione, in qualunque momento del processo, anche delle liti reclamabili e di quelle pendenti in secondo grado, senza preclusioni riguardanti il valore economico, il tipo di tributo, le questioni (di fatto o di diritto) da dirimere. Rimane esclusa, invece, la conciliabilità delle controversie di fronte alla Corte di Cassazione, poiché in questa fase non sono esperibili accertamenti di fatto.
Capitolo Decimo - Gli istituti deflattivi del contenzioso - Sezione Prima – La conciliazione giudiziale.
ZANOTTI N
2020-01-01
Abstract
In base alla disciplina vigente, la conciliazione, come l’accertamento con adesione, è ammessa rispetto a qualsiasi controversia e non incontra più il limite temporale della prima udienza avanti alla commissione provinciale, essendo consentita la definizione, in qualunque momento del processo, anche delle liti reclamabili e di quelle pendenti in secondo grado, senza preclusioni riguardanti il valore economico, il tipo di tributo, le questioni (di fatto o di diritto) da dirimere. Rimane esclusa, invece, la conciliabilità delle controversie di fronte alla Corte di Cassazione, poiché in questa fase non sono esperibili accertamenti di fatto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.