In base alla disciplina vigente, la conciliazione, come l’accertamento con adesione, è ammessa rispetto a qualsiasi controversia e non incontra più il limite temporale della prima udienza avanti alla commissione provinciale, essendo consentita la definizione, in qualunque momento del processo, anche delle liti reclamabili e di quelle pendenti in secondo grado, senza preclusioni riguardanti il valore economico, il tipo di tributo, le questioni (di fatto o di diritto) da dirimere. Rimane esclusa, invece, la conciliabilità delle controversie di fronte alla Corte di Cassazione, poiché in questa fase non sono esperibili accertamenti di fatto.

Capitolo Decimo - Gli istituti deflattivi del contenzioso - Sezione Prima – La conciliazione giudiziale.

ZANOTTI N
2020-01-01

Abstract

In base alla disciplina vigente, la conciliazione, come l’accertamento con adesione, è ammessa rispetto a qualsiasi controversia e non incontra più il limite temporale della prima udienza avanti alla commissione provinciale, essendo consentita la definizione, in qualunque momento del processo, anche delle liti reclamabili e di quelle pendenti in secondo grado, senza preclusioni riguardanti il valore economico, il tipo di tributo, le questioni (di fatto o di diritto) da dirimere. Rimane esclusa, invece, la conciliabilità delle controversie di fronte alla Corte di Cassazione, poiché in questa fase non sono esperibili accertamenti di fatto.
2020
9788813373764
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/414444
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact