L'interpretazione della legge rappresenta una questione di teoria generale del diritto, ma tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la rilevanza dei settori giuridico-disciplinari fu molto discussa da alcuni dei maggiori giuristi del tempo. Le implicazioni della polemica non possono sfuggire: intendere l'interpretazione come decontestualizzata, rispondente a regole di logica astratta, insensibile alle specificità delle singole norme e, segnatamente, alle concrete situazioni cui le singole norme si riferiscono, pone le premesse per l'inevitabile irrilevanza dei settori. Il legislatore si pone al centro del discorso e rimane in secondo piano l'interprete: il suo ruolo si esaurisce nel dichiarare il significato delle parole della legge. Ed è chiaro che, se il significato delle parole è univoco - come si postula che sia - il metodo degli interpreti è costante, il contesto è irrilevante e non vi sono ragioni per distinguere tra i diversi settori. Le "Disposizioni sulla legge in generale" recepiscono questo approccio. Ma i settori hanno sempre reclamato la propria specificità. In particolare, il diritto privato - dagli anni sessanta in avanti - ha visto una rapida trasformazione delle tendenze e dei metodi, caratterizzati dall'emergere della realtà sociale cui l'interprete appartiene e dalla rilevanza del contesto in cui la norma è chiamata ad operare. Le specificità culturali di ciascun settore sono dunque rimaste decisive e sono emerse segnatamente nelle stagioni di grande rinnovamento; recedono invece quando le idee circolano liberamente, un settore traina gli altri e li persuade.

L'interpretazione del diritto civile: una questione di specialità?

Astone
2016-01-01

Abstract

L'interpretazione della legge rappresenta una questione di teoria generale del diritto, ma tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la rilevanza dei settori giuridico-disciplinari fu molto discussa da alcuni dei maggiori giuristi del tempo. Le implicazioni della polemica non possono sfuggire: intendere l'interpretazione come decontestualizzata, rispondente a regole di logica astratta, insensibile alle specificità delle singole norme e, segnatamente, alle concrete situazioni cui le singole norme si riferiscono, pone le premesse per l'inevitabile irrilevanza dei settori. Il legislatore si pone al centro del discorso e rimane in secondo piano l'interprete: il suo ruolo si esaurisce nel dichiarare il significato delle parole della legge. Ed è chiaro che, se il significato delle parole è univoco - come si postula che sia - il metodo degli interpreti è costante, il contesto è irrilevante e non vi sono ragioni per distinguere tra i diversi settori. Le "Disposizioni sulla legge in generale" recepiscono questo approccio. Ma i settori hanno sempre reclamato la propria specificità. In particolare, il diritto privato - dagli anni sessanta in avanti - ha visto una rapida trasformazione delle tendenze e dei metodi, caratterizzati dall'emergere della realtà sociale cui l'interprete appartiene e dalla rilevanza del contesto in cui la norma è chiamata ad operare. Le specificità culturali di ciascun settore sono dunque rimaste decisive e sono emerse segnatamente nelle stagioni di grande rinnovamento; recedono invece quando le idee circolano liberamente, un settore traina gli altri e li persuade.
2016
978-88-6741-648-6
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