Nell’ambito di un più vasto insieme delle negoziazioni determinanti vicende estintive dell’obbligazione con modi diversi dall’adempimento, si può individuare un sotto-insieme, rappresentato dai negozi detti solutori, nei quali la vicenda estintiva dell’obbligazione trae fondamento ed è conseguenza della solutio, intesa come forma diversa dall’adempimento, ma sempre satisfativa dell’interesse del creditore. Rientrano a pieno titolo in tale sottocategoria anzitutto le fattispecie codicistiche dell’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), della dazione di pagamento di cui all’art. 1197 c.c. e della cessione di un credito in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c., ma anche altre figure negoziali con funzione non direttamente solutoria quali ad esempio l’indicazione di pagamento, il mandato irrevocabile in rem propriam all’incasso, la delegazione di pagamento, la transazione, la cessio bonorum. Con tali complesse figure negoziali e con le problematiche ad esse riconducibili è chiamato a confrontarsi il notaio, tenuto a non limitarsi a recepire acriticamente le dichiarazioni dei contraenti, ma ad assolvere uno specifico obbligo di verifica, controllo ed informazione, nell'ambito del quale rientra anche quello di fornire dettagliate ed aggiornate indicazioni circa le soluzioni più convenienti per le parti, a vario titolo, coinvolte nel rogito, il regime fiscale preferibile in relazione alla tipologia di atto prescelto, i rischi cui le stesse possono andare incontro in ragione delle scelte che riterranno di adottare.
I negozi solutori nel quadro complesso delle vicende estintive dell'obbligazione: problematiche notarili
Monticelli Salvatore
2017-01-01
Abstract
Nell’ambito di un più vasto insieme delle negoziazioni determinanti vicende estintive dell’obbligazione con modi diversi dall’adempimento, si può individuare un sotto-insieme, rappresentato dai negozi detti solutori, nei quali la vicenda estintiva dell’obbligazione trae fondamento ed è conseguenza della solutio, intesa come forma diversa dall’adempimento, ma sempre satisfativa dell’interesse del creditore. Rientrano a pieno titolo in tale sottocategoria anzitutto le fattispecie codicistiche dell’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), della dazione di pagamento di cui all’art. 1197 c.c. e della cessione di un credito in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c., ma anche altre figure negoziali con funzione non direttamente solutoria quali ad esempio l’indicazione di pagamento, il mandato irrevocabile in rem propriam all’incasso, la delegazione di pagamento, la transazione, la cessio bonorum. Con tali complesse figure negoziali e con le problematiche ad esse riconducibili è chiamato a confrontarsi il notaio, tenuto a non limitarsi a recepire acriticamente le dichiarazioni dei contraenti, ma ad assolvere uno specifico obbligo di verifica, controllo ed informazione, nell'ambito del quale rientra anche quello di fornire dettagliate ed aggiornate indicazioni circa le soluzioni più convenienti per le parti, a vario titolo, coinvolte nel rogito, il regime fiscale preferibile in relazione alla tipologia di atto prescelto, i rischi cui le stesse possono andare incontro in ragione delle scelte che riterranno di adottare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.