Nell’opera in esame l’Autore, completando la riflessione iniziata nel primo volume, si sofferma sulle forme di manifestazione del reato e sulla teoria generale della pena. Esaminate le varie ipotesi di responsabilità oggettiva, di cui si propone una reinterpretazione, ove ovviamente possibile, in chiave costituzionalmente orientata attraverso il ricorso al correttivo della colpa (artt. 116, 117, 609sexies c.p.), si procede ad analizzare la materia del concorso apparente di norme, con particolar risalto riservato al criterio di specialità, di cui si ammette anche la versione bilaterale o reciproca. Il tentativo di delitto è descritto non solo in termini di idoneità ed univocità degli atti, laddove quest’ultimo requisito assume natura di prova dell’elemento soggettivo, ma anche alla stregua del ricorso al criterio dell’inizio dell’esecuzione. Nel passaggio alla disamina della teoria della pena, premessa l’analisi dell’evoluzione storica delle teorie sulla relativa funzione, si approda alla necessità della rieducazione consacrata dalla Costituzione, con la conseguente sopraggiunta inutilità del sistema del doppio binario ereditato dal Codice del ’30, laddove le misure di sicurezza erano concepite in termini di recupero e risocializzazione, mentre la pena assumeva un ruolo prevalentemente orientato alla retribuzione. Le misure di sicurezza, pertanto, tendono ad essere trascurate dalla prassi, mentre le diverse sanzioni penali, sia principali che accessorie, tendono a smarrire la loro originaria funzione, per lasciare crescente spazio alle misure alternative od alle sanzioni sostitutive di quelle detentive brevi. Ma è il settore della commisurazione quello che presenta i più salienti tratti di innovazione, laddove le circostanze del reato, invece che tra le forme di manifestazione dello stesso, sono trattate unitamente alla tematica del concorso di reati, non senza trascurare la necessità di evitare, anche in una prospettiva de iure condendo, inutili duplicazioni di giudizio in contrasto col ne bis in idem sostanziale. La commisurazione della pena deve orientarsi secondo gli scopi indicati dalla Costituzione, per cui la sanzione deve risultare proporzionata alla gravità della colpevolezza, mentre esigenze di prevenzione speciale possono giustificarne un livellamento verso il basso. L’ultimo capitolo, infine, affronta “Il futuro del diritto penale”, con scenari di là da venire che non trascurano, infatti, l’ipotesi della responsabilità penale degli Stati secondo schemi lato sensu riconducibili all’illecito da reato delle persone giuridiche.

Corso di diritto penale. Parte generale II

MANNA, ADELMO
2008-01-01

Abstract

Nell’opera in esame l’Autore, completando la riflessione iniziata nel primo volume, si sofferma sulle forme di manifestazione del reato e sulla teoria generale della pena. Esaminate le varie ipotesi di responsabilità oggettiva, di cui si propone una reinterpretazione, ove ovviamente possibile, in chiave costituzionalmente orientata attraverso il ricorso al correttivo della colpa (artt. 116, 117, 609sexies c.p.), si procede ad analizzare la materia del concorso apparente di norme, con particolar risalto riservato al criterio di specialità, di cui si ammette anche la versione bilaterale o reciproca. Il tentativo di delitto è descritto non solo in termini di idoneità ed univocità degli atti, laddove quest’ultimo requisito assume natura di prova dell’elemento soggettivo, ma anche alla stregua del ricorso al criterio dell’inizio dell’esecuzione. Nel passaggio alla disamina della teoria della pena, premessa l’analisi dell’evoluzione storica delle teorie sulla relativa funzione, si approda alla necessità della rieducazione consacrata dalla Costituzione, con la conseguente sopraggiunta inutilità del sistema del doppio binario ereditato dal Codice del ’30, laddove le misure di sicurezza erano concepite in termini di recupero e risocializzazione, mentre la pena assumeva un ruolo prevalentemente orientato alla retribuzione. Le misure di sicurezza, pertanto, tendono ad essere trascurate dalla prassi, mentre le diverse sanzioni penali, sia principali che accessorie, tendono a smarrire la loro originaria funzione, per lasciare crescente spazio alle misure alternative od alle sanzioni sostitutive di quelle detentive brevi. Ma è il settore della commisurazione quello che presenta i più salienti tratti di innovazione, laddove le circostanze del reato, invece che tra le forme di manifestazione dello stesso, sono trattate unitamente alla tematica del concorso di reati, non senza trascurare la necessità di evitare, anche in una prospettiva de iure condendo, inutili duplicazioni di giudizio in contrasto col ne bis in idem sostanziale. La commisurazione della pena deve orientarsi secondo gli scopi indicati dalla Costituzione, per cui la sanzione deve risultare proporzionata alla gravità della colpevolezza, mentre esigenze di prevenzione speciale possono giustificarne un livellamento verso il basso. L’ultimo capitolo, infine, affronta “Il futuro del diritto penale”, con scenari di là da venire che non trascurano, infatti, l’ipotesi della responsabilità penale degli Stati secondo schemi lato sensu riconducibili all’illecito da reato delle persone giuridiche.
2008
9788813289607
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