Il contributo riflette sul riparto di giurisdizioni tra giudice amministrativo e giudice ordinario in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un patto d’obbligo tra P.A. e privato. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, 3° comma, del codice del processo amministrativo afferma il principio di diritto secondo il quale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l’osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell’ente locale, in connessione con l’assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all’ente delle aree stradali e dei servizi. In tale ambito è esperibile dinanzi a detto giudice l’azione di cui all’art. 2932 c.c.
La giurisdizione amministrativa e l'esecuzione dell'obbligazione in forma specifica
FANTI, VERA
2015-01-01
Abstract
Il contributo riflette sul riparto di giurisdizioni tra giudice amministrativo e giudice ordinario in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un patto d’obbligo tra P.A. e privato. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, 3° comma, del codice del processo amministrativo afferma il principio di diritto secondo il quale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l’osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell’ente locale, in connessione con l’assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all’ente delle aree stradali e dei servizi. In tale ambito è esperibile dinanzi a detto giudice l’azione di cui all’art. 2932 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.