In assenza, nel testo originario della Costituzione, di una qualsivoglia previsione in materia ambientale, il ruolo del giudice costituzionale nel campo della tutela ambientale è risultato fondamentale. Al riguardo, la Corte costituzionale ha innanzitutto delineato una nozione di ambiente, da un punto di vista sostanziale, secondo la quale esso costituisce un valore primario e fondante dell’ordinamento giuridico. Sul presupposto del riconoscimento dell’ambiente come valore costituzionale, la Corte ha quindi riconosciuto la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di protezione ambientale, laddove questa è stata intesa non come una materia chiusa o definita, bensì come un interesse trasversale che può riconnettersi a svariati altri ambiti materiali espressamente considerati dalla Costituzione dal punto di vista dell’attribuzione delle competenze. Peraltro, anche a seguito della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che ha introdotto per la prima volta nel complesso di disposizioni formalmente previste come costituzionali (c.d. “Costituzione formale”) il termine «ambiente» ed «ecosistema», per affidarne la tutela alla legislazione esclusiva dello Stato, il giudice delle leggi continua a mantenere un ruolo primario nella definizione del quadro di riparto delle competenze ambientali tra i vari livelli territoriali, questa volta (però) per depotenziare la carica innovativa che sembrerebbe caratterizzare la pertinente disposizione della Legge fondamentale, e per avvalorare, invece, una ricostruzione del modello costituzionale di «governo» dell’ambiente che si colloca in linea di forte «continuità» rispetto al modello preesistente. L’esame sistematico delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nella materia in questione successivamente all’entrata in vigore del nuovo Titolo V emergere la configurazione dell’ambiente quale valore trasversale proprio di tutto l’ordinamento repubblicano e non, invece, come materia in senso stretto: da ciò discende l’impossibilità di irrigidire le competenze legislative inerenti al medesimo valore secondo il criterio del riparto per materia, con il conseguente recupero di quella elasticità – già sperimentata ante riforma del Titolo V – collegata all’applicazione del principio di leale collaborazione.

La tutela dell'ambiente fra Stato e Regioni: l'ordine delle competenze nel prisma della giurisprudenza costituzionale

COLAVECCHIO, ANTONIO
2005-01-01

Abstract

In assenza, nel testo originario della Costituzione, di una qualsivoglia previsione in materia ambientale, il ruolo del giudice costituzionale nel campo della tutela ambientale è risultato fondamentale. Al riguardo, la Corte costituzionale ha innanzitutto delineato una nozione di ambiente, da un punto di vista sostanziale, secondo la quale esso costituisce un valore primario e fondante dell’ordinamento giuridico. Sul presupposto del riconoscimento dell’ambiente come valore costituzionale, la Corte ha quindi riconosciuto la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di protezione ambientale, laddove questa è stata intesa non come una materia chiusa o definita, bensì come un interesse trasversale che può riconnettersi a svariati altri ambiti materiali espressamente considerati dalla Costituzione dal punto di vista dell’attribuzione delle competenze. Peraltro, anche a seguito della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che ha introdotto per la prima volta nel complesso di disposizioni formalmente previste come costituzionali (c.d. “Costituzione formale”) il termine «ambiente» ed «ecosistema», per affidarne la tutela alla legislazione esclusiva dello Stato, il giudice delle leggi continua a mantenere un ruolo primario nella definizione del quadro di riparto delle competenze ambientali tra i vari livelli territoriali, questa volta (però) per depotenziare la carica innovativa che sembrerebbe caratterizzare la pertinente disposizione della Legge fondamentale, e per avvalorare, invece, una ricostruzione del modello costituzionale di «governo» dell’ambiente che si colloca in linea di forte «continuità» rispetto al modello preesistente. L’esame sistematico delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nella materia in questione successivamente all’entrata in vigore del nuovo Titolo V emergere la configurazione dell’ambiente quale valore trasversale proprio di tutto l’ordinamento repubblicano e non, invece, come materia in senso stretto: da ciò discende l’impossibilità di irrigidire le competenze legislative inerenti al medesimo valore secondo il criterio del riparto per materia, con il conseguente recupero di quella elasticità – già sperimentata ante riforma del Titolo V – collegata all’applicazione del principio di leale collaborazione.
2005
8884224055
9788884224057
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/24944
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact