Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia “energia” è stata attribuita alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la conseguenza che allo Stato spetta determinare solo i principi fondamentali della relativa disciplina, mentre alle Regioni stabilire la normativa di dettaglio nel rispetto di tali principi. La scelta di estendere al settore energetico un modello di governo federalistico è stata criticata da più parti, sottolineandosi, in particolare, come la sottoposizione della disciplina di servizi energetici di dimensione nazionale ad sistema di legislazione ripartita possa porsi in contraddizione con le esigenze di ordinamento e gestione unitari che contraddistinguono il settore. Nella direzione della restituzione di coerenza sistematica a siffatto contraddittorio modello di governo dell’energia, un contributo fondamentale è offerto dalla giurisprudenza costituzionale: le sentenze della Corte, infatti, nel riconoscere che il sistema energetico è caratterizzato da forti interdipendenze a livello nazionale, consentono di ritenere innovata solo in minima parte la situazione ante riforma del Titolo V, caratterizzata da una situazione di governo del settore affidata quasi esclusivamente allo Stato. Le esigenze di carattere unitario – massimamente ravvisabili nella gestione delle reti – giustificano, infatti, la “chiamata in sussidiarietà” al livello statale di una quota consistente delle funzioni (astrattamente) spettanti alle Regioni in campo energetico; in più, le competenze “trasversali”, con la loro “naturale” vis espansiva erodono significativamente gli ambiti di intervento regionale nel campo stesso, sorrette anch’esse dalla giustificazione della necessità di tutela di interessi unitari. Ne risulta che, la clausola dell’“interesse nazionale”, pur formalmente espunta dal nuovo Titolo V Cost., risulta sostanzialmente ripristinata, venendo ora veicolata nel sistema di riparto delle competenze, da un lato, attraverso l’applicazione del principio di sussidiarietà alla potestà legislativa, e, dall’altro, attraverso l’“enfatizzazione” delle competenze esclusive trasversali dello Stato. Di tale fenomeno, la giurisprudenza costituzionale in materia di energia costituisce un esempio emblematico.

Il nuovo (?) riparto di competenze Stato-Regioni nella materia "energia"

COLAVECCHIO, ANTONIO
2009-01-01

Abstract

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia “energia” è stata attribuita alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, con la conseguenza che allo Stato spetta determinare solo i principi fondamentali della relativa disciplina, mentre alle Regioni stabilire la normativa di dettaglio nel rispetto di tali principi. La scelta di estendere al settore energetico un modello di governo federalistico è stata criticata da più parti, sottolineandosi, in particolare, come la sottoposizione della disciplina di servizi energetici di dimensione nazionale ad sistema di legislazione ripartita possa porsi in contraddizione con le esigenze di ordinamento e gestione unitari che contraddistinguono il settore. Nella direzione della restituzione di coerenza sistematica a siffatto contraddittorio modello di governo dell’energia, un contributo fondamentale è offerto dalla giurisprudenza costituzionale: le sentenze della Corte, infatti, nel riconoscere che il sistema energetico è caratterizzato da forti interdipendenze a livello nazionale, consentono di ritenere innovata solo in minima parte la situazione ante riforma del Titolo V, caratterizzata da una situazione di governo del settore affidata quasi esclusivamente allo Stato. Le esigenze di carattere unitario – massimamente ravvisabili nella gestione delle reti – giustificano, infatti, la “chiamata in sussidiarietà” al livello statale di una quota consistente delle funzioni (astrattamente) spettanti alle Regioni in campo energetico; in più, le competenze “trasversali”, con la loro “naturale” vis espansiva erodono significativamente gli ambiti di intervento regionale nel campo stesso, sorrette anch’esse dalla giustificazione della necessità di tutela di interessi unitari. Ne risulta che, la clausola dell’“interesse nazionale”, pur formalmente espunta dal nuovo Titolo V Cost., risulta sostanzialmente ripristinata, venendo ora veicolata nel sistema di riparto delle competenze, da un lato, attraverso l’applicazione del principio di sussidiarietà alla potestà legislativa, e, dall’altro, attraverso l’“enfatizzazione” delle competenze esclusive trasversali dello Stato. Di tale fenomeno, la giurisprudenza costituzionale in materia di energia costituisce un esempio emblematico.
2009
9788884433039
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