Il contributo è inserito nei volumi dedicati alla questione dell’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano in tema di compravendita. La questione riguarda la posizione del compratore di buona fede del servo onorato della libertà ex fideicommisso, del libero o dello statulibero, che si siano lasciati vendere consapevoli della propria condizione. La particolare condizione della res oggetto della vendita ha stimolato interventi normativi e riflessioni da parte dei giuristi, determinando soluzioni articolate. L’indagine si inserisce nella discussione relativa all’interdipendenza delle obbligazioni nell’emptio-venditio, definita da Arangio-Ruiz come la «simultanea produzione di obbligazioni reciproche» determinante la bilateralità contrattuale che caratterizzerebbe il cd. sinallagma genetico. La fattispecie analizzata da Paolo in D.40.13.4 sembra soddisfare in pieno tale caratteristica dell’assetto negoziale. Il contratto di compravendita risulta perfettamente integrato, in caso di vendita di un servo anche se onorato della libertà ex fideicommisso: il venditore è tenuto a dare lo schiavo, il compratore a pagare il prezzo. Anzi, per mantenere l’equilibrio derivante dalla conclusione della vendita, Paolo nega allo schiavo la petitio libertatis, con ciò salvaguardando la piena bilateralità del rapporto. Il passo, però, ha indotto a non fermarsi dinanzi alla considerazione che venditore e compratore possano avere, rispettivamente, l’actio venditi e l’actio empti, integrandosi perfettamente il contratto di vendita. La fattispecie considerata in D.40.13.4, infatti, è del tutto peculiare, dal momento che la res, l’oggetto del contratto, è sì uno schiavo, ma che risulta titolare di un’aspettativa alla libertà, ormai sentita, quando Paolo scrive, come fortemente vincolante sul piano giuridico. Da questo angolo di visuale, quindi, si è guardato, oltre che all’interesse del venditore e del compratore, anche a quello del venduto. La soluzione fornita da Paolo in D.40.13.4, che sacrifica l’interesse dello schiavo a favore di quello dell’acquirente, è condizionata dalla valutazione patrimoniale, che il giurista maschera con riflessioni solo apparentemente ispirate a criteri, per così dire, etici e morali, come l’immeritevolezza per il servo dell’auxilium fideicommissarii praetoris in ragione del suo comportamento. Il sacrificio del servo a vantaggio del compratore, infatti, non consente di concludere che in Paolo sia individuabile un atteggiamento deciso per quella che oggi chiameremmo la «tutela dell’affidamento» dell’acquirente.

In tema di compravendita di schiavo. Paul. 12 quaest. D. 40.13.4

SILLA, FRANCESCO MARIA
2007-01-01

Abstract

Il contributo è inserito nei volumi dedicati alla questione dell’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano in tema di compravendita. La questione riguarda la posizione del compratore di buona fede del servo onorato della libertà ex fideicommisso, del libero o dello statulibero, che si siano lasciati vendere consapevoli della propria condizione. La particolare condizione della res oggetto della vendita ha stimolato interventi normativi e riflessioni da parte dei giuristi, determinando soluzioni articolate. L’indagine si inserisce nella discussione relativa all’interdipendenza delle obbligazioni nell’emptio-venditio, definita da Arangio-Ruiz come la «simultanea produzione di obbligazioni reciproche» determinante la bilateralità contrattuale che caratterizzerebbe il cd. sinallagma genetico. La fattispecie analizzata da Paolo in D.40.13.4 sembra soddisfare in pieno tale caratteristica dell’assetto negoziale. Il contratto di compravendita risulta perfettamente integrato, in caso di vendita di un servo anche se onorato della libertà ex fideicommisso: il venditore è tenuto a dare lo schiavo, il compratore a pagare il prezzo. Anzi, per mantenere l’equilibrio derivante dalla conclusione della vendita, Paolo nega allo schiavo la petitio libertatis, con ciò salvaguardando la piena bilateralità del rapporto. Il passo, però, ha indotto a non fermarsi dinanzi alla considerazione che venditore e compratore possano avere, rispettivamente, l’actio venditi e l’actio empti, integrandosi perfettamente il contratto di vendita. La fattispecie considerata in D.40.13.4, infatti, è del tutto peculiare, dal momento che la res, l’oggetto del contratto, è sì uno schiavo, ma che risulta titolare di un’aspettativa alla libertà, ormai sentita, quando Paolo scrive, come fortemente vincolante sul piano giuridico. Da questo angolo di visuale, quindi, si è guardato, oltre che all’interesse del venditore e del compratore, anche a quello del venduto. La soluzione fornita da Paolo in D.40.13.4, che sacrifica l’interesse dello schiavo a favore di quello dell’acquirente, è condizionata dalla valutazione patrimoniale, che il giurista maschera con riflessioni solo apparentemente ispirate a criteri, per così dire, etici e morali, come l’immeritevolezza per il servo dell’auxilium fideicommissarii praetoris in ragione del suo comportamento. Il sacrificio del servo a vantaggio del compratore, infatti, non consente di concludere che in Paolo sia individuabile un atteggiamento deciso per quella che oggi chiameremmo la «tutela dell’affidamento» dell’acquirente.
2007
9788813272081
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