La prova scientifica ha gradualmente assunto in questi ultimi anni una dignità teorica e una rilevanza pratica basilari nel nostro processo penale, replicando l’iter che ne ha contraddistinto la nascita prima e l’affermazione poi nell’ordinamento nordamericano. Se tuttavia i metodi e le professionalità hanno subito un’innegabile evoluzione, molto spesso la disponibilità di tali fonti cognitive alimenta pigrizie investigative che fanno trascurare le metodologie d’indagine tradizionali, con il pericolo di una deriva tecnicista dell’accertamento giurisdizionale. Prova e metodo scientifico si intersecano e si condizionano reciprocamente, ma tutto ciò non deve condurre ad accantonare le categorie tradizionali in grado di segnare differenze qualitative nello scenario cognitivo del giudice – prove ed indizi – che sottendono itinerari argomentativi diversificati, né ad ignorare le scansioni ordinarie del procedimento probatorio. È proprio sul terreno della prova scientifica, infatti, che emergono frequentemente incertezze e dubbi applicativi, anche a causa delle numerose carenze del dato normativo, cui si cerca di fornire una risposta mutuando le conclusioni raggiunte in materia oltreoceano: dalla distinzione tra good science e bad science all’elaborazione di una “cultura dei criteri” operativamente necessaria per il giudice. Approccio condivisibile, a patto di osservare le cautele proprie di ogni comparazione giuridica. La prova scientifica e i suoi paradossi, infatti, vanno contestualizzati nel dato normativo vigente, ripercorrendo e rispettando le regole che scandiscono i vari momenti del procedimento probatorio, dalla ricerca all’ammissione, all’assunzione e alla valutazione delle fonti cognitive. Anche la prova scientifica deve essere infatti liberamente valutata, e deve concorrere a superare ogni dubbio ragionevole per poter supportare una sentenza di condanna: altrimenti sarebbe prova legale, alla quale il nostro ordinamento ha da tempo rinunciato. La prova scientifica, insomma, non è prova infallibile ma prova verificabile - e da verificare - al pari di ogni altra prova, la cui valutazione, anzi, richiede maggiore attenzione in quanto l'interpretazione del dato probatorio presuppone la mediazione di un esperto. La sua attendibilità, poi, è direttamente proporzionale al rispetto dei protocolli internazionalmente riconosciuti e condivisi nella repertazione, nella conservazione (mediante una rigorosa "catena di custodia") e nell'analisi delle tracce del reato. Altrimenti, la prova scientifica finisce per diventare ingannevole più di ogni altra prova.
La prova scientifica
LORUSSO, SERGIO
2008-01-01
Abstract
La prova scientifica ha gradualmente assunto in questi ultimi anni una dignità teorica e una rilevanza pratica basilari nel nostro processo penale, replicando l’iter che ne ha contraddistinto la nascita prima e l’affermazione poi nell’ordinamento nordamericano. Se tuttavia i metodi e le professionalità hanno subito un’innegabile evoluzione, molto spesso la disponibilità di tali fonti cognitive alimenta pigrizie investigative che fanno trascurare le metodologie d’indagine tradizionali, con il pericolo di una deriva tecnicista dell’accertamento giurisdizionale. Prova e metodo scientifico si intersecano e si condizionano reciprocamente, ma tutto ciò non deve condurre ad accantonare le categorie tradizionali in grado di segnare differenze qualitative nello scenario cognitivo del giudice – prove ed indizi – che sottendono itinerari argomentativi diversificati, né ad ignorare le scansioni ordinarie del procedimento probatorio. È proprio sul terreno della prova scientifica, infatti, che emergono frequentemente incertezze e dubbi applicativi, anche a causa delle numerose carenze del dato normativo, cui si cerca di fornire una risposta mutuando le conclusioni raggiunte in materia oltreoceano: dalla distinzione tra good science e bad science all’elaborazione di una “cultura dei criteri” operativamente necessaria per il giudice. Approccio condivisibile, a patto di osservare le cautele proprie di ogni comparazione giuridica. La prova scientifica e i suoi paradossi, infatti, vanno contestualizzati nel dato normativo vigente, ripercorrendo e rispettando le regole che scandiscono i vari momenti del procedimento probatorio, dalla ricerca all’ammissione, all’assunzione e alla valutazione delle fonti cognitive. Anche la prova scientifica deve essere infatti liberamente valutata, e deve concorrere a superare ogni dubbio ragionevole per poter supportare una sentenza di condanna: altrimenti sarebbe prova legale, alla quale il nostro ordinamento ha da tempo rinunciato. La prova scientifica, insomma, non è prova infallibile ma prova verificabile - e da verificare - al pari di ogni altra prova, la cui valutazione, anzi, richiede maggiore attenzione in quanto l'interpretazione del dato probatorio presuppone la mediazione di un esperto. La sua attendibilità, poi, è direttamente proporzionale al rispetto dei protocolli internazionalmente riconosciuti e condivisi nella repertazione, nella conservazione (mediante una rigorosa "catena di custodia") e nell'analisi delle tracce del reato. Altrimenti, la prova scientifica finisce per diventare ingannevole più di ogni altra prova.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.