Tra i giuristi si è discusso sulla validità o meno dell’emptio venditio e della stipulatio qualora la res, nella fattispecie concreta uno schiavo, oggetto del negozio si trovi presso i nemici. Se la circostanza è nota ad entrambi i contraenti, il contratto è valido a tutti gli effetti, e come tale è in grado di far nascere obbligazioni delle parti geneticamente interdipendenti tra loro. Per quanto riguarda invece la fase della sua esecuzione, la particolare situazione fattuale nella quale si trova detta res subordina l’adempimento al momento in cui questa, grazie all’operatività del postliminium, tornerà ad essere nella disponibilità del venditore. Il risultato trova il suo fondamento nell’applicazione della categoria della difficultas in praestando che, consentendo di realizzare il comune interesse delle parti, si pone in netta antitesi con quello della impossibilità della prestazione, e dunque al principio impossibilium nulla obligatio, che non avrebbe consentito all’obbligazione neppure di sorgere. Nel caso in discorso, infatti, l’impossibilità non è insita nella natura stessa della cosa; e pertanto viene considerata come una semplice impossibilità soggettiva del venditore, riuscendo così a legittimare la validità del negozio posto in essere tra le parti: soluzione chiamente improntata alla tutela della circolazione dei beni.
La compravendita della res in potestate hostium
D'AMATI, LAURA
2007-01-01
Abstract
Tra i giuristi si è discusso sulla validità o meno dell’emptio venditio e della stipulatio qualora la res, nella fattispecie concreta uno schiavo, oggetto del negozio si trovi presso i nemici. Se la circostanza è nota ad entrambi i contraenti, il contratto è valido a tutti gli effetti, e come tale è in grado di far nascere obbligazioni delle parti geneticamente interdipendenti tra loro. Per quanto riguarda invece la fase della sua esecuzione, la particolare situazione fattuale nella quale si trova detta res subordina l’adempimento al momento in cui questa, grazie all’operatività del postliminium, tornerà ad essere nella disponibilità del venditore. Il risultato trova il suo fondamento nell’applicazione della categoria della difficultas in praestando che, consentendo di realizzare il comune interesse delle parti, si pone in netta antitesi con quello della impossibilità della prestazione, e dunque al principio impossibilium nulla obligatio, che non avrebbe consentito all’obbligazione neppure di sorgere. Nel caso in discorso, infatti, l’impossibilità non è insita nella natura stessa della cosa; e pertanto viene considerata come una semplice impossibilità soggettiva del venditore, riuscendo così a legittimare la validità del negozio posto in essere tra le parti: soluzione chiamente improntata alla tutela della circolazione dei beni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.