L’analisi verte dapprima sul diverso approccio seguito dal legislatore statunitense e da quello dell’Unione Europea in materia di firme elettroniche, evidenziando come, rispetto all’esperienza degli USA, la disciplina europea si caratterizza per effettuare una selezione nel vasto panorama delle firme elettroniche, attribuendo alle tipologie ritenute più affidabili particolare valore legale e probatorio. In secondo luogo, e restringendo il campo all’ambito europeo, si effettua una comparazione tra le leggi nazionali di recepimento (della direttiva 1999/93/CE) italiana e tedesca per rilevare la rigidità della scelta del legislatore italiano di attribuire alla firma elettronica qualificata, munita di certificato elettronico qualificato, il valore di attestare la provenienza della dichiarazione dal titolare di quella firma, fino a querela di falso. In tal modo, si sacrificano oltremisura le esigenze di tutela di chi utilizza una firma elettronica “sicura”. Si suggerisce di adottare un diverso e più duttile approccio, traendo spunto dall’esperienza tedesca.

DIE ELEKTRONISCHE SIGNATUR: ANGLEICHUNG UND DIVERSIFIZIERUNG DER VORSCHRIFTEN AUF EG-EBENE, IM ITALIENISCHEN UND IM DEUTSCHEN RECHT

TROIANO, ONOFRIO
2005-01-01

Abstract

L’analisi verte dapprima sul diverso approccio seguito dal legislatore statunitense e da quello dell’Unione Europea in materia di firme elettroniche, evidenziando come, rispetto all’esperienza degli USA, la disciplina europea si caratterizza per effettuare una selezione nel vasto panorama delle firme elettroniche, attribuendo alle tipologie ritenute più affidabili particolare valore legale e probatorio. In secondo luogo, e restringendo il campo all’ambito europeo, si effettua una comparazione tra le leggi nazionali di recepimento (della direttiva 1999/93/CE) italiana e tedesca per rilevare la rigidità della scelta del legislatore italiano di attribuire alla firma elettronica qualificata, munita di certificato elettronico qualificato, il valore di attestare la provenienza della dichiarazione dal titolare di quella firma, fino a querela di falso. In tal modo, si sacrificano oltremisura le esigenze di tutela di chi utilizza una firma elettronica “sicura”. Si suggerisce di adottare un diverso e più duttile approccio, traendo spunto dall’esperienza tedesca.
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