Dopo aver analizzato il modo di porsi del giudice ordinario di fronte ad un atto amministrativo, quando ha la necessità di affermare la responsabilità extracontrattuale della P.A., si è evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, risulta irrilevante il previo annullamento (dinanzi l’autorità amministrativa giurisdizionale) o la previa disapplicazione dell’atto illegittimo all’interno della domanda risarcitoria. In considerazione del fatto che, al fine dell’ammissibilità del giudizio risarcitorio, assume importanza unicamente l’illegittimità del provvedimento amministrativo e non la privazione della sua efficacia, il giudice ordinario, per decidere sulla domanda risarcitoria, non deve né attendere l’esito del precedente giudizio di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, né preliminarmente ricorrere alla disapplicazione dell’atto illegittimo, né, nelle materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva, utilizzare il “nuovo” potere di annullamento degli atti amministrativi. Tale conclusione, ancora di estrema attualità nonostante l’orientamento giurisprudenziale che ha escluso qualsiasi ambito di giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dell’atto amministrativo, trova fondamento sulla rilevanza che l’autorità giudiziaria ordinaria attribuisce al diritto soggettivo all’integrità patrimoniale che, in concreto, rappresenta la vera lesione che subisce il danneggiato ad opera di un provvedimento della P.A. Sono stati, quindi, evidenziati i vantaggi che l’interessato potrebbe ottenere in questa prospettazione dell’azione risarcitoria, vantaggi (altrettanto soddisfacenti per il ricorrente) che, invece, non rilevano in relazione alla tutela risarcitoria esperibile innanzi al giudice amministrativo; in questa sede, infatti, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario riconosce all’azione risarcitoria carattere eventuale e sussidiario rispetto all’azione demolitoria tesa all’annullamento dell’atto amministrativo Tale profonda diversità esistente tra le due giurisdizioni si è, successviamente, accentuata a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal legislatore del 2005 all’interno della legge sul procedimento amministrativo (v. art. 21 octies della L. n. 241/1990). Alla luce di tali considerazioni che hanno posto, per così dire, a confronto le due giurisdizioni in materia risarcitoria, la soluzione per garantire al danneggiato una tutela piena ed effettiva del suo diritto patrimoniale leso dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa appare quella di prospettare la possibilità di una doppia tutela giurisdizionale a fronte della richiesta di risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo. Le soluzioni prospettate sono due: da una lato, l’alternatività delle tutele, dall’altro la cumulabilità o sovrapponibilità delle stesse, preferendo, per le ragioni illustrate, la seconda: essa, infatti, viene considerata la soluzione che riesce a soddisfare pienamente il soggetto leso da un atto dei pubblici poteri, sia in termini di libertà di azionabilità delle pretese patrimoniali nei più lunghi tempi di prescrizione, sia in termini di accertamento dell’illegittimità, non solo sostanziale, ma anche formale, del provvedimento della P.A., fonte di danno ingiusto.

Tutela demolitoria e risarcitoria dell'interesse legittimo innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo.

FANTI, VERA
2006-01-01

Abstract

Dopo aver analizzato il modo di porsi del giudice ordinario di fronte ad un atto amministrativo, quando ha la necessità di affermare la responsabilità extracontrattuale della P.A., si è evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, risulta irrilevante il previo annullamento (dinanzi l’autorità amministrativa giurisdizionale) o la previa disapplicazione dell’atto illegittimo all’interno della domanda risarcitoria. In considerazione del fatto che, al fine dell’ammissibilità del giudizio risarcitorio, assume importanza unicamente l’illegittimità del provvedimento amministrativo e non la privazione della sua efficacia, il giudice ordinario, per decidere sulla domanda risarcitoria, non deve né attendere l’esito del precedente giudizio di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, né preliminarmente ricorrere alla disapplicazione dell’atto illegittimo, né, nelle materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva, utilizzare il “nuovo” potere di annullamento degli atti amministrativi. Tale conclusione, ancora di estrema attualità nonostante l’orientamento giurisprudenziale che ha escluso qualsiasi ambito di giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dell’atto amministrativo, trova fondamento sulla rilevanza che l’autorità giudiziaria ordinaria attribuisce al diritto soggettivo all’integrità patrimoniale che, in concreto, rappresenta la vera lesione che subisce il danneggiato ad opera di un provvedimento della P.A. Sono stati, quindi, evidenziati i vantaggi che l’interessato potrebbe ottenere in questa prospettazione dell’azione risarcitoria, vantaggi (altrettanto soddisfacenti per il ricorrente) che, invece, non rilevano in relazione alla tutela risarcitoria esperibile innanzi al giudice amministrativo; in questa sede, infatti, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario riconosce all’azione risarcitoria carattere eventuale e sussidiario rispetto all’azione demolitoria tesa all’annullamento dell’atto amministrativo Tale profonda diversità esistente tra le due giurisdizioni si è, successviamente, accentuata a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal legislatore del 2005 all’interno della legge sul procedimento amministrativo (v. art. 21 octies della L. n. 241/1990). Alla luce di tali considerazioni che hanno posto, per così dire, a confronto le due giurisdizioni in materia risarcitoria, la soluzione per garantire al danneggiato una tutela piena ed effettiva del suo diritto patrimoniale leso dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa appare quella di prospettare la possibilità di una doppia tutela giurisdizionale a fronte della richiesta di risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo. Le soluzioni prospettate sono due: da una lato, l’alternatività delle tutele, dall’altro la cumulabilità o sovrapponibilità delle stesse, preferendo, per le ragioni illustrate, la seconda: essa, infatti, viene considerata la soluzione che riesce a soddisfare pienamente il soggetto leso da un atto dei pubblici poteri, sia in termini di libertà di azionabilità delle pretese patrimoniali nei più lunghi tempi di prescrizione, sia in termini di accertamento dell’illegittimità, non solo sostanziale, ma anche formale, del provvedimento della P.A., fonte di danno ingiusto.
2006
9788814131905
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/9609
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