Anche se più volte i giuristi romani hanno descritto il civis Romanus ab hostibus captus come un servus hostium, non vi sono elementi per affermare che gli stessi con tale espressione abbiano voluto indicare tecnicamente una servitus autonoma, strutturalmente distinta da quella in cui si viene ad incorrere a seguito di altre cause; escludendo, però, la specificità di detta servitus, è necessario comprendere i motivi che consentono la peculiarità del suo regime giuridico. Difatti, pur verificandosi a seguito della cattura la perdita della libertà e della cittadinanza, non si verificano in danno del prigioniero quelle conseguenze radicali che caratterizzano la capitis deminutio, in quanto inconciliabili con la reintegrazione nella civitas assicurata (sin dal primo momento) dal postliminium attraverso la pendenza dei rapporti giuridici a lui facenti capo. E, poichè la configurabilità della pendenza è esclusa nei rapporti giuridici che per loro natura non ammettono siffatta costruzione, in quegli stessi rapporti se ne esclude l’operatività, lasciando la servitus che deriva dalla captivitas sullo stesso piano indistinto di quella che deriva da altre cause. Sotto diverso profilo, l’operatività del postliminium è correlata all’esistenza in vita del prigioniero: nel caso della morte in captivitate è inevitabile il verificarsi della capitis deminutio. Di qui la necessità dell’emanazione della lex Cornelia, in base alla quale, attraverso la finzione in esso contenuta, il prigioniero si considera morto libero e civis, così da annullare le conseguenze negative legate alla morte in condizione di servo. È dunque evidente come l’elaborazione di detta legge, in connessione con l’istituto del postliminium, abbia consentito ai giuristi di diversificare, dall’esterno, il regime giuridico della servitus che deriva da captivitas da quello della servitus ordinaria. Sulla natura di detta servitus i giuristi non si sono pronunciati in maniera esplicita: forse perché la stessa, pur essendo iusta dal punto di vista del ius gentium, è comunque iniusta dal punto di vista del diritto romano.

Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico

D'AMATI, LAURA
2004-01-01

Abstract

Anche se più volte i giuristi romani hanno descritto il civis Romanus ab hostibus captus come un servus hostium, non vi sono elementi per affermare che gli stessi con tale espressione abbiano voluto indicare tecnicamente una servitus autonoma, strutturalmente distinta da quella in cui si viene ad incorrere a seguito di altre cause; escludendo, però, la specificità di detta servitus, è necessario comprendere i motivi che consentono la peculiarità del suo regime giuridico. Difatti, pur verificandosi a seguito della cattura la perdita della libertà e della cittadinanza, non si verificano in danno del prigioniero quelle conseguenze radicali che caratterizzano la capitis deminutio, in quanto inconciliabili con la reintegrazione nella civitas assicurata (sin dal primo momento) dal postliminium attraverso la pendenza dei rapporti giuridici a lui facenti capo. E, poichè la configurabilità della pendenza è esclusa nei rapporti giuridici che per loro natura non ammettono siffatta costruzione, in quegli stessi rapporti se ne esclude l’operatività, lasciando la servitus che deriva dalla captivitas sullo stesso piano indistinto di quella che deriva da altre cause. Sotto diverso profilo, l’operatività del postliminium è correlata all’esistenza in vita del prigioniero: nel caso della morte in captivitate è inevitabile il verificarsi della capitis deminutio. Di qui la necessità dell’emanazione della lex Cornelia, in base alla quale, attraverso la finzione in esso contenuta, il prigioniero si considera morto libero e civis, così da annullare le conseguenze negative legate alla morte in condizione di servo. È dunque evidente come l’elaborazione di detta legge, in connessione con l’istituto del postliminium, abbia consentito ai giuristi di diversificare, dall’esterno, il regime giuridico della servitus che deriva da captivitas da quello della servitus ordinaria. Sulla natura di detta servitus i giuristi non si sono pronunciati in maniera esplicita: forse perché la stessa, pur essendo iusta dal punto di vista del ius gentium, è comunque iniusta dal punto di vista del diritto romano.
2004
88-14-11139-1
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