L’indagine si muove lungo due linee direttrici. In primo luogo, ci si domanda se la carenza di una definizione e di una disciplina generale della “rinuncia” nel nostro ordinamento costituisca una precisa scelta del legislatore o se invece ciò sia inevitabile. In secondo luogo, ci si interroga sulla possibilità di ricostruire, partendo dalle diverse disposizioni normative in tema di rinuncia, una figura unitaria sia sotto il profilo definitorio sia sotto il profilo della disciplina applicabile. A tal fine, dopo avere identificato la rinuncia, si assume quale punto di partenza per la successiva riflessione la nozione di rinuncia quale atto con il quale il titolare di una posizione attiva, di un potere, se ne spoglia volontariamente, pur nella consapevolezza che tale definizione, proprio per la sua ampiezza e genericità, si presenta in realtà priva di valore sistematico. La rinuncia viene perciò inserita nell’ambito dell’attività dispositiva e ad essa è attribuita struttura unilaterale ed effetto abdicativo; ci si interroga poi sulla sua natura negoziale, esaminando alcune fra le diverse ipotesi di rinuncia considerate dal nostro codice. In particolare ci si sofferma sulla rinuncia agli status, ai diritti della personalità, ai diritti futuri, sull’ammissibilità di una rinuncia preventiva all’esercizio del diritto, rilevando che l’ambito dei diritti rinunciabili coincide, sostanzialmente, con quello dei diritti disponibili. Rilevata la profonda eterogeneità esistente tra le varie ipotesi di rinuncia considerate dal legislatore e la conseguente impossibilità di ricondurre tali ipotesi ad un genus unitario sotto il profilo strutturale e della disciplina normativa, ci si interroga sulla configurabilità di una rinuncia “atipica”, che prenda in considerazione fattispecie non regolate dal legislatore, o che disciplini le stesse in modo diverso e che si presenti unitaria sotto il profilo della struttura, dei presupposti e degli effetti. L’indagine si sofferma infine sul rapporto tra rinuncia tacita e Verwirkung, rilevando come le esigenze a quest’ultima sottese possano nell’ordinamento italiano risolversi diversamente e quindi le due figure non possano essere sovrapposte. Al termine dell’indagine, la questione se sia possibile ricostruire una unica figura di rinuncia, che presenti un contenuto definitorio e di disciplina tale da potersi ragionevolmente considerare dotata di una propria autonomia dogmatica e concettuale, punto di partenza dell’indagine stessa, viene risolta in senso negativo. Rilevata l’impossibilità di rinvenire e/o ricostruire una figura generale di rinuncia, che si presenti unitaria sotto il profilo definitorio-dogmatico e, soprattutto, della disciplina applicabile, la scelta del legislatore di non definire e disciplinare “la” rinuncia sembra essere “obbligata.

La negozialità degli atti di rinuncia

BOZZI, LUCIA
2008-01-01

Abstract

L’indagine si muove lungo due linee direttrici. In primo luogo, ci si domanda se la carenza di una definizione e di una disciplina generale della “rinuncia” nel nostro ordinamento costituisca una precisa scelta del legislatore o se invece ciò sia inevitabile. In secondo luogo, ci si interroga sulla possibilità di ricostruire, partendo dalle diverse disposizioni normative in tema di rinuncia, una figura unitaria sia sotto il profilo definitorio sia sotto il profilo della disciplina applicabile. A tal fine, dopo avere identificato la rinuncia, si assume quale punto di partenza per la successiva riflessione la nozione di rinuncia quale atto con il quale il titolare di una posizione attiva, di un potere, se ne spoglia volontariamente, pur nella consapevolezza che tale definizione, proprio per la sua ampiezza e genericità, si presenta in realtà priva di valore sistematico. La rinuncia viene perciò inserita nell’ambito dell’attività dispositiva e ad essa è attribuita struttura unilaterale ed effetto abdicativo; ci si interroga poi sulla sua natura negoziale, esaminando alcune fra le diverse ipotesi di rinuncia considerate dal nostro codice. In particolare ci si sofferma sulla rinuncia agli status, ai diritti della personalità, ai diritti futuri, sull’ammissibilità di una rinuncia preventiva all’esercizio del diritto, rilevando che l’ambito dei diritti rinunciabili coincide, sostanzialmente, con quello dei diritti disponibili. Rilevata la profonda eterogeneità esistente tra le varie ipotesi di rinuncia considerate dal legislatore e la conseguente impossibilità di ricondurre tali ipotesi ad un genus unitario sotto il profilo strutturale e della disciplina normativa, ci si interroga sulla configurabilità di una rinuncia “atipica”, che prenda in considerazione fattispecie non regolate dal legislatore, o che disciplini le stesse in modo diverso e che si presenti unitaria sotto il profilo della struttura, dei presupposti e degli effetti. L’indagine si sofferma infine sul rapporto tra rinuncia tacita e Verwirkung, rilevando come le esigenze a quest’ultima sottese possano nell’ordinamento italiano risolversi diversamente e quindi le due figure non possano essere sovrapposte. Al termine dell’indagine, la questione se sia possibile ricostruire una unica figura di rinuncia, che presenti un contenuto definitorio e di disciplina tale da potersi ragionevolmente considerare dotata di una propria autonomia dogmatica e concettuale, punto di partenza dell’indagine stessa, viene risolta in senso negativo. Rilevata l’impossibilità di rinvenire e/o ricostruire una figura generale di rinuncia, che si presenti unitaria sotto il profilo definitorio-dogmatico e, soprattutto, della disciplina applicabile, la scelta del legislatore di non definire e disciplinare “la” rinuncia sembra essere “obbligata.
2008
8814140820
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